La propaganda sui social network dell'ideologia islamica è motivo di revoca del permesso di soggiorno e conseguente espulsione dal territorio italiano

di Temistocle Marasco - Inneggiare allo Stato islamico tramite Facebook o altri social network determina la revoca del permesso di soggiorno. Lo ha stabilito il TAR del Lazio in una recente sentenza [1]

La prevenzione al terrorismo e la necessità di tutelare l'ordine e la pubblica sicurezza impongono di valutare con attenzione qualsiasi comportamento che possa rappresentare un pericolo, anche solo potenziale. L'attività di propaganda dello Stato islamico indica una ideologia fortemente radicata nella persona che la mette in atto e, pertanto, deve essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione della pericolosità sociale dell'individuo.

Tale attività, per giunta compiuta tramite mezzi di comunicazione potenzialmente idonei a raggiungere un numero illimitato di persone, può raccogliere consensi e sfociare in atti di violenza, rappresentando quindi un serio pericolo per la sicurezza del Paese. Ciò giustifica la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dal territorio italiano.

Più in generale, il permesso di soggiorno

è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato [2] e quando il soggetto viene valutato socialmente pericoloso. La valutazione della pericolosità sociale necessita comunque di una analisi complessiva della vita della persona, che prenda in considerazione la durata della permanenza nel territorio italiano, del grado di inserimento nel contesto sociale, familiare e lavorativo e dei legami con il paese d'origine [3].

Per quel che riguarda, più propriamente, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, esso è revocato nei seguenti casi [4]:

- se è stato acquisito con l'inganno (si pensi al caso di presentazione di documenti falsi [5]);

- in caso di espulsione;

- quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio;

- in caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi;

- in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione Europea, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.

Si ricorda, infine, che il licenziamento del lavoratore extracomunitario non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno o per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore [6].

[1] T.A.R. Lazio sent. n. 1356 del 1.02.2016.

[2] Art. 5, c. 5 T.U. immigrazione.

[3] T.A.R. Piemonte, sent. 1376 del 29.09.2015. Cons. di Stato, sent. n. 773 del 13.02.2015.

[4] Art. 9, c. 7, T.U. immigrazione.

[5] Cons. di Stato, sent. n 4619 del 2.10.2015.

[6] Art. 22, c. 11, T.U. immigrazione; Cons. di Stato, sent. n. 608 del 6.02.2015.



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