Non importa che sia disposta dal giudice penale: essa ha comunque natura di sanzione amministrativa volta a ripristinare il bene giuridico leso

di Valeria Zeppilli - I protagonisti di un abuso edilizio non potranno mai dormire sonni tranquilli. La Corte di cassazione, infatti, è stata chiara: l'ordine di demolizione non è idoneo a cadere in prescrizione.

Più nel dettaglio, i giudici, con la sentenza numero 9949/2016 depositata il 10 marzo (qui sotto allegata), hanno sancito che non importa che la demolizione di un manufatto abusivo sia disposta dal giudice penale: essa ha comunque natura di sanzione amministrativa, volta a ripristinare il bene giuridico che è stato leso.

Tale sanzione non è idonea ad essere ricondotta tre le "pene" come intese dalla Corte Edu e, di conseguenza, non è soggetta alla prescrizione di cui all'articolo 173 del codice penale. Basta pensare che essa si configura come un obbligo di fare che non ha finalità punitive ma è imposta per ragioni di tutela del territorio. Inoltre ha carattere reale, in quanto produce effetti su chi sia in rapporto diretto con il bene, indipendentemente dal fatto che egli sia stato l'effettivo autore dell'abuso.

Su tali presupposti, la terza sezione penale della Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino al quale era stato intimato di demolire una costruzione indebitamente trasformata da uso agricolo a uso abitativo.

Oltretutto, anche a voler accedere alla tesi prospettata dal ricorrente (secondo la quale l'ordine di demolizione non sarebbe una sanzione amministrativa ma una vera e propria pena) le sue doglianze non risultavano comunque meritevoli di accoglimento, dato che nei fatti non era neppure trascorso il termine quinquennale di prescrizione delle pene principali.


Corte di cassazione testo sentenza numero 9949/2016
Valeria Zeppilli

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