Respinta la richiesta della moglie insegnante di tennis che non aveva dimostrato un tenore di vita tale da giustificare un assegno a carico del marito

di Lucia Izzo - Non spetta l'assegno di mantenimento al coniuge se non è provato che durante il matrimonio vivesse in condizione agiata e laddove il richiedente neppure contesti la percezione di redditi dimostrata dal partner con apposita documentazione.

Lo ha disposto il Tribunale di Roma, prima sezione civile, nella sentenza 24733/2015 che ha rigettato la domanda di una donna nei confronti dell'ex marito con cui veniva tra l'altro richiesta la corresponsione di un assegno di mantenimento.

Il giudice evidenzia che al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione va corrisposto un assegno di mantenimento per garantirgli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio, salvo che la persona non disponga di adeguati redditi propri (vedi la guida: L'assegno di mantenimento).

Nel caso di specie non è stato dimostrato che la donna vivesse una vita agiata prima della separazione e neppure la ricorrente ha ricostruito in maniera certa la propria situazione patrimoniale; invece, la documentazione prodotta dal marito mostra che l'ex svolge un lavoro saltuario come insegnante di tennis che le frutta 300 euro mensili, a cui vanno aggiunte le lezioni private ai soci che le garantiscono un rientro di 1400 euro.

La richiesta di mantenimento va pertanto respinta, posto che nessuna contestazione o prova contraria è stata promossa dalla ricorrente nei confronti della documentazione prodotta dall'ex marito.


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