Diversi gli inadempimenti contestati alla banca specie con riferimento alla violazione di obblighi informativi verso il cliente

Avv. Donatella Squillace - Nuova conferma della responsabilità degli istituti di credito per la mancata informativa sui reali rischi dell'investimento finanziario in obbligazioni argentine.

I giudici di merito, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, avevano ritenuto la Banca responsabile per i seguenti inadempimenti: a) di non avere assolto l'obbligo di informazione con la mera consegna del documento generale sui rischi di investimento, in mancanza dell'informazione specifica richiesta dall'art. 21 del D. Lgs. n. 58 del 1998 (TUE) e dall'art. 28 del regolamento Consob (n. 11522 del 1998); b) di avere omesso, in violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob, di segnalare al cliente l'inadeguatezza dell'acquisto di titoli mobiliari in relazione al suo profilo di investitore e di richiedere pertanto «un ordine scritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute»; c) di essersi «sottratta agli ulteriori obblighi di informazione in merito all'andamento dei bonds nel corso del rapporto».

Nella sentenza n. 4531/2016 la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ha confermato che non è sufficiente, al fine di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo di informazione, la consegna da parte della Banca del documento sui rischi generali dell'investimento in strumenti finanziari, ma che sarebbe stata necessaria la specifica segnalazione dell'alto rischio dell'investimento sottoscritto.

Come previsto, infatti dall'art. 21 del D. Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) nonché dagli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, la Banca avrebbe dovuto provvedere a fornire una informativa specifica per il singolo investimento, delineandone con precisione i possibili rischi. Nel caso specifico, poiché il "profilo di investitore" dei sottoscrittori non evidenziava affatto una propensione agli investimenti rischiosi, la Banca avrebbe dovuto chiaramente comunicare che l'operazione "non era adeguata" per loro, salvo farsi rilasciare una specifica autorizzazione per iscritto prima di procedere alla sottoscrizione dell'investimento.

In tema di onere della prova, inoltre, la Corte ha chiarito che l'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, relativo alla diligenza dell'intermediario finanziario, va interpretato nel senso che, una volta fornita la prova da parte del sottoscrittore dell'investimento nonché del danno economico sofferto, spetta alla Banca dimostrare di aver adempiuto ai proprio obblighi di correttezza e trasparenza fornendo all'investitore un'informativa completa, chiara ed adeguata al profilo dello stesso.

Avv. Donatella Squillace, Via Villa di Cassio n. 9, 00019 Tivoli (RM), tel. 0774080328, email: donatella.squillace@libero.it


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