Cos'è l'accertamento con adesione, quali vantaggi comporta, quando e come chiederlo, il procedimento e l'accordo. Guida con fac-simile di istanze
di Valeria Zeppilli - L'accertamento con adesione è quello strumento attraverso il quale il contribuente può tentare un accordo con il fisco al fine di evitare una lite tributaria.


Cos'è l'accertamento con adesione

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Avvalendosi di tale procedura, il contribuente può ottenere una riduzione delle sanzioni amministrative a 1/3 del minimo e, se i fatti sono perseguibili penalmente, può anche beneficiare della circostanza attenuante rappresentata dal perfezionamento dell'adesione attraverso il pagamento delle somme prima dell'apertura del dibattimento in primo grado.

Oggetto e legittimazione

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L'accertamento, più nel dettaglio, ha per oggetto le imposte dovute e può essere esperito sia nel caso in cui con riferimento ad esse sia già stato emesso un avviso di accertamento (purché non sia stato presentato ricorso dinanzi al giudice tributario) che nel caso in cui tale avviso non sia ancora stato emesso.

La possibilità di avviare un accertamento con adesione, in ogni caso, è riconosciuta non solo in capo al contribuente ma ad esso può ricorrervi anche direttamente l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Procedimento su iniziativa del contribuente

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Quando è il contribuente a voler avviare la procedura di accertamento con adesione, ciò che dovrà fare sarà presentare una domanda in carta libera all'ufficio competente per territorio.

In essa va formulata la proposta di accertamento e devono essere indicati i dati anagrafici e tutti i recapiti, anche telefonici, del contribuente.

Termini per aderire

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Come detto, la domanda può essere presentata dal contribuente in due casi:

- prima della ricezione di una notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire, nel caso in cui siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, conclusi con verbale di contestazione

- dopo la notifica di un atto impositivo non preceduto da un invito a comparire.

In quest'ultimo caso, tuttavia, la possibilità viene meno con lo spirare del termine per la proposizione dell'eventuale ricorso.

A tal proposito occorre precisare che se la domanda è inviata tramite posta ordinaria, si farà riferimento alla data di arrivo della stessa in ufficio. Se invece essa è inviata con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, si farà riferimento alla data di spedizione.

L'invito a comparire

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L'invito a comparire da parte dell'ufficio competente è obbligatorio o meno a seconda che la domanda sia stata proposta dal contribuente dopo la notifica di un atto impositivo o prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento.

Mentre nel primo caso, infatti, l'ufficio è tenuto a formulare l'invito al contribuente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, nel secondo caso potrà valutarne l'opportunità.

Procedimento su iniziativa dell'ufficio

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Come detto, il tentativo di definire in maniera concordata il rapporto tributario può essere esperito anche direttamente dall'ufficio.

Ciò avviene mediante la formulazione spontanea di un invito a comparire prima della notifica di un avviso di accertamento.

Nell'invito, con carattere informativo, vanno indicati innanzitutto i periodi di imposta per i quali è possibile l'accertamento e gli elementi rilevanti a tal fine. Ad essi si aggiunge l'indicazione del giorno e del luogo dell'appuntamento.

Fare attenzione all'invito eventualmente formulato dall'ufficio è molto importante per il contribuente in quanto in caso di mancata adesione non sarà più possibile, per i medesimi elementi e periodi di imposta, ricorrere all'accertamento con adesione.

Raggiungimento dell'accordo

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La procedura di accertamento di adesione si svolge in uno o più incontri durante i quali il contribuente può anche farsi assistere da un procuratore.

Se all'esito della procedura non si riesce ad addivenire a un accordo, il contribuente può comunque ricorrere al giudice tributario avverso l'atto già emesso o ancora da emettere.

Se, invece, si raggiunge un accordo, esso va riportato all'interno di uno specifico atto di adesione e si perfezionerà solo con il pagamento delle somme che ne siano risultate.

Pagamento

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Più in particolare, il pagamento può essere fatto sia in un'unica soluzione, che ratealmente.

Nel primo caso il termine per provvedervi è di 20 giorni dalla redazione dell'atto, mentre nel secondo caso tale termine vale solo per la prima rata. Le altre (massimo 8) andranno invece saldate con cadenza trimestrale, maggiorate degli interessi calcolati a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata pagata la prima rata.

L'ufficio è tenuto a inviare al contribuente, entro dieci giorni dal pagamento, la relativa quietanza.

Sospensione dei termini

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È fondamentale infine sottolineare che la presentazione della domanda di accertamento con adesione comporta la sospensione per 90 giorni dei termini per presentare l'eventuale ricorso, per pagare le imposte accertate e anche per iscrivere a ruolo a titolo provvisorio le imposte accertate dall'ufficio.

Fac-simile istanza di accertamento con adesione

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Di seguito due comodi modelli di istanza di accertamento con adesione da utilizzare, rispettivamente, dopo l'avviso di accertamento/rettifica e prima dell'avviso di accertamento/rettifica:

Fac-simile istanza accertamento con adesione dopo avviso accertamento/rettifica

All'Agenzia delle entrate

direzione provinciale di ______________

Istanza di accertamento con adesione

Io sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________ il _________ e residente in _______________ via __________________ n. ___ tel ________________ fax __________________ e- mail _________________ c. f. _________________________

(in qualità di __________________ della ditta/società ______________ con sede in _______________ via _________________ n. ______ c. f./p. iva ______________________)

Premesso che

in data ____________________mi è stato notificato l'avviso di accertamento/rettifica protocollo n._________________ del _____________________

tale avviso non è stato preceduto da alcun invito a comparire di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997

Chiedo

a codesto ufficio di formulare l'invito a comparire per l'accertamento con adesione in relazione al predetto avviso di accertamento/rettifica ai fini della sua eventuale definizione in contraddittorio.

Con riferimento a quanto riportato nell'avviso di accertamento/rettifica preciso sin da ora che _______

Luogo e data _______________________ Firma _______________________

Fac-simile istanza accertamento con adesione prima avviso accertamento/rettifica

All'Agenzia delle entrate

direzione provinciale di ______________

Istanza di accertamento con adesione

Io sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _______________ il _________ e residente in _______________ via __________________ n. ___ tel ________________ fax __________________ e- mail _________________ c. f. _________________________

(in qualità di __________________ della ditta/società ______________ con sede in _______________ via _________________ n. ______ c. f./p. iva ______________________)

Premesso che

in data ____________________ l'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di _______ / la Guardia di Finanza ha effettuato un accesso/un'ispezione/una verifica in relazione al periodo di imposta__________
tale accesso/ispezione/verifica risulta dal verbale di chiusura delle operazioni rilasciato il _______________

non è stato ricevuto alcun invito a comparire di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997

Chiedo

a codesto ufficio di formulare l'invito a comparire per l'accertamento con adesione in relazione al periodo di imposta ___________ ai fini dell'eventuale definizione in contraddittorio della controversia.

Con riferimento a quanto riportato nel verbale di chiusura delle operazioni preciso sin da ora che ________.

Luogo e data _______________________ Firma _______________________

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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