L'istituto infatti può essere esteso anche ai genitori non sposati ma va ratificato dal Tribunale

di Lucia Izzo - Spetta al giudice l'omologazione dell'accordo quando sono due genitori non sposati a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita, alla fine della loro relazione, per regolamentare i rapporti con i figli minori.


Lo ha disposto un decreto del Tribunale di Como (pres. rel. Donatella Montanari) che ha rammentato che la risoluzione stragiudiziale, ai sensi del d.l. 132/14, è prevista solo per la separazione e il divorzio di coppie coniugate e non in caso siano due persone che vivono una relazione di fatto.

In tal caso è necessario che intervenga il giudice per dotare l'accordo dei due di efficacia anche nei confronti dei figli minorenni.


Nel caso di specie, la coppia ha disposto la collocazione presso la madre, indicando gli orari di visita del padre, nonché altre condizioni relative all'affidamento e al mantenimento del bambino.

Il giudice convoca la coppia dinnanzi a sé dopo che il P.M. non ha concesso il provvedimento di autorizzazione alla negoziazione assistita: infatti, l'accordo sul figlio dovrà essere esaminato in Camera di Consiglio, previa audizione degli interessati.


Nonostante l'ulteriore step autorizzatorio, va comunque ritenuta applicabile la procedura di negoziazione assistita

ai sensi del d.l. 132/2014: l'art. 2 dispone che la convenzione di negoziazione assistita sia un accordo con cui le parti, tramite l'assistenza dei rispettivi procuratori, cooperano in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia.

In tal modo le parti, senza intervento del giudice e in piena autonomia negoziale, stipulano un accordo avente efficacia di titolo esecutivo, la cui correttezza  garantita dall'assistenza dei rispettivi procuratori.


Anche in caso di coppie sposate, rammenta il Tribunale si rende comunque necessaria l'autorizzazione del P.M. e, nel caso di specie, il giudice sceglie di applicare il suo protocollo adottato per i ricorsi proposti congiuntamente dai genitori naturali ex art. 337 bis c.c.


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