L'art. 14 del Testo Unico delle spese di giustizia, modificato dalla legge di stabilità, impedisce la determinazione arbitraria formulata dal contribuente

di Lucia Izzo - In materia tributaria il contributo unificato, in caso di ricorso cumulativo, va pagato con riferimento a ogni singolo atto impugnato, sia in primo grado sia in appello, e non in base alla somma di essi. 

Lo precisa l'art. 14 del Testo Unico delle Spese di Giustizia, come modificato dalle disposizioni della l. 147/2013 (legge di stabilità 2014).


Si tratta di un principio ribadito dalla CTP di Milano nella sentenza 7679/25/15, originata dal ricorso di un contribuente: l'uomo era stato invitato a versare il contributo unificato relativo a un ricorso pendente dinnanzi alla stessa CTP Lombarda, riguardante avvisi di accertamento tesi al recupero della Tarsu relativa agli anni 2011 e 2012.


Il ricorrente sostiene di aver determinato in maniera corretta la misura del contributo, basandosi sul valore della lite emerso sommando i due tributi contestati.

L'amministrazione resistente, tuttavia, deduce che per determinare il contribuito si sarebbe dovuto far riferimento a ciascun atto impugnato, ricostruzione che viene accolta anche dalla Commissione provinciale, la quale sentenzia la legittimità dell'atto impugnato.


Per il giudice tributario, infatti, se il contribuente ricorre impugnando più atti impositivi, per determinare il contributo unificato bisogna fare riferimento al valore del tributo o dei tributi richiesti con il singolo atto impugnato, senza sommare, invece, l'importo di tutti i tributi avanzati con i diversi atti, sebbene con ricorso unico.


Un orientamento ormai consolidato, infatti, impone di collegare il valore della lite all'atto impugnato, altrimenti al contribuente si andrebbe ad affidare in maniera sostanzialmente arbitraria la determinazione del contributo da versare.


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