Nota di commento a Tar Parma, sentenza n. 70 del 2 marzo 2016

Avv. Giovanni Francesco Fidone - Con la sentenza in forma semplificata n. 70 del 02/03/2016, il TAR Parma ha accolto il ricorso proposto da uno studente di Odontoiatria proveniente da un ateneo spagnolo, il quale aveva richiesto l'iscrizione all'Università degli Studi di Parma oltre il termine previsto dal bando per i trasferimenti, in presenza di posti vacanti.

Il diniego opposto dall'Università parmense si fondava, esclusivamente, sulla mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine previsto da un avviso pubblico.

Nonostante la previsione di un simile termine, il Tribunale Amministrativo emiliano ha riconosciuto l'illegittimità del diniego espresso dall'Ateneo, annullando tutti i provvedimenti impugnati.

In particolare, il TAR Parma ha dapprima richiamato l'orientamento consolidato in forza del quale deve essere sempre garantito l'accesso agli studi a chi proviene da altri stati membri, trovando applicazione il principio di rango comunitario di libera circolazione.

Quindi, il G.A. ha riconosciuto che il termine di presentazione della domanda, certamente non perentorio, non era conforme alle norme vigenti e, nel caso specifico, era stato definito anche in violazione della disciplina regolamentare della Amministrazione.

Infine è stato affermato l'ormai unanime orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale il trasferimento di studenti da Facoltà straniere ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria, delle Università italiane, non subisce altre limitazioni se non quelle legate alla effettiva ricettività delle strutture ed alla concreta valutazione della carriera universitaria pregressa.

Avv. Giovanni Francesco Fidone

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