In Gazzetta il decreto attuativo che individua le 19 categorie professionali che potranno associarsi

di Marina Crisafi - Via libera definitivo alle associazioni multidisciplinari a 360° per gli avvocati. Il decreto del ministero della giustizia n. 23/2016, attuativo dell'art. 4 della riforma forense è approdato infatti in Gazzetta ufficiale (qui sotto allegato).

Sono ben 19, in luogo delle 17 iniziali dopo l'inserimento in corsa anche dei periti industriali (leggi: "Associazioni multidisciplinari, anche i periti industriali tra i colleghi degli avvocati") le professioni, organizzate in collegi e ordini che potranno associarsi con i professionisti del diritto, al fine di favorire la massima sinergia tra le più ampie categorie professionali per offrire opportunità concrete negli attuali e futuri scenari di mercato.

Le categorie coinvolte

A stringere patti con gli avvocati (oltre ad altri avvocati), secondo l'art. 2 del decreto, saranno le seguenti categorie di liberi professionisti non iscritti nell'albo forense ma appartenenti ad ordini e collegi professionali:

- ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;

- ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

- ordine degli assistenti sociali;

- ordine degli attuari;

- ordine nazionale dei biologi;

- ordine dei chimici;

- ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- ordine dei geologi;

- ordine degli ingegneri;

- ordine dei tecnologi alimentari;

- ordine dei consulenti del lavoro;

- ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;

- ordine dei medici veterinari;

- ordine degli psicologi;

- ordine degli spedizionieri doganali;

- collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

- collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;

- collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;

- collegio dei geometri e geometri laureati.

Regolamentazione

Ai fini della regolamentazione delle associazioni elencate, il decreto rinvia espressamente all'art. 4 comma 3 e seguenti della l. n. 247/2012 (iscrizione in elenco presso il consiglio dell'ordine; sede dove si trova il centro principale degli affari; attività indicate nell'oggetto sociale; redditi secondo i criteri di cassa; ecc.), nonché ove compatibili alle disposizioni del codice civile.

Si ricorda, inoltre, che ad oggi la legge professionale forense (art. 4, comma 4 l. n. 247/2012), prevede che l'avvocato possa essere associato ad una sola associazione. Il divieto, tuttavia, potrebbe cadere in futuro, laddove venga accolta la norma del ddl concorrenza all'esame del Parlamento

, che prevede la libera associazione da parte dei legali, con l'unico limite del conferimento dell'incarico professionale a titolo personale e che dalla partecipazione al sodalizio non derivi pregiudizio alla libertà, autonomia ed indipendenza del professionista.

Il d.m. giustizia n. 23/2016

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