Anche se la controversia è estesa all'an debeatur non è corretto trasformare il rito da sommario a ordinario o dichiarare la domanda inammissibile

di Valeria Zeppilli - Non importa che la domanda abbia ad oggetto non solo la determinazione della somma dovuta al professionista ma anche il rapporto obbligatorio in sé: le liti tra avvocato e cliente che hanno ad oggetto la liquidazione delle spese rientrano sempre nel campo di applicazione del rito sommario di cognizione.

Con la sentenza numero 4002/2016, depositata il 29 febbraio (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti sancito che la procedura sommaria si applica anche quando la domanda abbia ad oggetto l'an della pretesa del legale, senza che il giudice adito possa per ciò solo trasformare il rito da sommario a ordinario o dichiarare la domanda inammissibile.

Così, nel caso di specie, con un'ampia e articolata motivazione è stato accolto il ricorso presentato da un avvocato contro la sentenza con la quale il giudice del merito aveva dichiarato inammissibile la procedura ex art. 28 della legge n. 794/1942, dallo stesso esperita, in quanto i clienti aditi avevano contestato non solo l'entità della somma dovuta al legale per le prestazioni rese ma anche l'esistenza del rapporto obbligatorio.

Insomma: tutto il giudizio di liquidazione dei compensi, benché comprensivo dei temi relativi all'an debeatur, deve essere trattato con il rito sommario riformato. Ciò anche in ragione del fatto che tale soluzione è vantaggiosa in termini di economia processuale ed è conforme al principio di conservazione degli atti processuali.

Valeria Zeppilli

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