In allegato una breve illustrazione ed il testo del ddl sulla GACS

di Roberto Paternicò - Con il ddl di conversione del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, presentato il 15 febbraio 2016 alla Camera dei Deputati si affrontano le nuove misure per la gestione delle sofferenze bancarie.  


Il provvedimento in esame propone misure per smaltire i crediti in sofferenza delle banche attraverso la concessione di garanzie dello Stato per favorire la cartolarizzazione dei crediti dei debitori insolventi ed incapaci di saldare il proprio debito, pur senza accertamento giudiziario. 

La cartolarizzazione, in sintesi, consiste nella cessione dei crediti bancari, attraverso l'emissione e il collocamento di titoli obbligazionari. 


I crediti vengono ceduti a terzi per il recupero al fine di restituire il capitale e gli interessi agli acquirenti delle obbligazioni emesse. Se tale recupero non fosse possibile, gli acquirenti dei titoli cartolarizzati incorrono nella perdita sia del capitale versato che degli interessi dovuti. 

Con la garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza  (GACS), lo Stato intende intervenire per garantire le cartolarizzazioni dei crediti in sofferenza più sicuri (cd. senior)


Saranno, quindi, rimborsati per primi i titoli garantiti dallo Stato e poi quelli più rischiosi. 


Dette garanzie avranno un costo per le banche che cartolarizzano le proprie sofferenze mediante il pagamento di una commissione periodica al Tesoro, quale percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia sarà quello di mercato per evitare il principio degli "aiuti di Stato" cosi come previsto dalla UE ed il costo della garanzia sarà crescente nel tempo, tenendo conto dei maggiori rischi connessi ad una più lunga durata dei titoli ed introducendo, di converso, un incentivo per il rapido recupero dei crediti. 


Per poter accedere alla garanzia di Stato i "titoli cartolarizzati" devono ottenere, preventivamente, un "rating" uguale o superiore all'"investment grade" (indicatori dell'affidabilità di titoli ritenuti degni di fede da investitori istituzionali) da parte di un'agenzia di rating indipendente ed accettata dalla BCE secondo determinati criteri. 

La garanzia non dovrebbe avere impatti sui saldi di finanza pubblica ed essere di durata temporanea cioè sino al fino al 16 agosto 2017 salvo proroga, previo positivo parere UE.  

La garanzia vale per i crediti in sofferenza delle banche aventi sede legale in Italia e concernenti i  crediti pecuniari, compresi quelli derivanti da contratti di leasing


Stante, però, l'immutata situazione, lo Stato aiuterà il sistema bancario affinché immetta nel corpo della collettività titoli obbligazionari cartolarizzati ampliando l'area dei rischi: 

- con le garanzie di Stato che seppur pagate utilizzeranno soldi pubblici per favorire i recuperi;

- lasciando, invariato, il meccanismo di diffusione e distribuzione di detti titoli nella lunga filiera della finanza creativa che ricadrà, in qualche modo e tanto per cambiare, sui risparmiatori. 

In allegato, una breve illustrazione della norma ed il testo integrale della stessa.

Dott.Roberto Paternico'


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Rubrica Diritto ed Economia



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