Per la Cassazione la presunzione opera fino a prova contraria e comporta l'applicabilità dell'articolo 775 c.c.
di Valeria Zeppilli - Il nostro ordinamento rinviene, in determinati atti di liberalità che non hanno i requisiti tipici della donazione, delle forme di cd. donazione indiretta.

Gli esempi che si possono riscontrare sono tantissimi e nell'individuarli un ruolo fondamentale è svolto dalla giurisprudenza.

Ad esempio, negli ultimi giorni la Corte di cassazione, con la sentenza numero 3263/2016 depositata il 19 febbraio (qui sotto allegata), ha ricordato che costituisce donazione indiretta compiuta con spirito di liberalità anche l'indicare come beneficiario di un'assicurazione sulla vita un terzo che non sia legato all'assicurato da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica.

Tale presunzione, valida fino a prova contraria, comporta l'applicabilità alla fattispecie dell'articolo 775 del codice civile, con la conseguenza che, se essa è compiuta da un incapace naturale, è annullabile a prescindere dal pregiudizio che il designante abbia in concreto subito.

Nel caso di specie, sulla base delle predette argomentazioni, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso adito da un soggetto avverso la sentenza con la quale era stata rigettata la sua richiesta di annullamento di ben quattro polizze stipulate dalla madre, affetta da morbo di Alzheimer, prima di morire.

È evidente, infatti, che con la stipula di tali polizze è stata eliminata dall'asse ereditario una parte del patrimonio della donna. Poiché la designazione, poi, era avvenuta per mero spirito di liberalità, a parere della Cassazione l'atto non può che intendersi come rappresentativo di una donazione indiretta.

I giudici a tal proposito precisano, inoltre, che nella vicenda sottoposta alla loro attenzione non vi è alcun dubbio che i terzi abbiano acquistato, già solo a seguito della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Con il decesso della concedente, tale diritto è solo divenuto definitivo.

La parola ora torna al giudice del merito, che dovrà analizzare nuovamente la vicenda sulla base dei principi offerti.

Corte di cassazione testo sentenza numero 3263/2016
Valeria Zeppilli

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