La depenalizzazione del reato di cui all'art. 527 c.p. non opera nel caso in cui il comportamento sia posto in essere nei pressi di luoghi frequentati da minori

di Valeria Zeppilli - La vasta opera di depenalizzazione recentemente posta in essere dal Governo (sulla quale leggi in generale: "Depenalizzazione: ecco la lista completa dei 41 reati cancellati") come noto, ha cancellato numerosissimi reati.

Tra di essi rientra anche quello di atti osceni in luogo pubblico (leggi: "Appartarsi in auto? Ora si rischiano fino a 30mila euro di multa"), di cui all'articolo 527 del codice penale.

Se quindi, in generale, a porre in essere i comportamenti che fino a poco tempo fa rientravano in tale fattispecie penale contraria alla morale pubblica e al buon costume oggi si rischia "solo" la multa da 5mila a 30mila euro, non mancano tuttavia ipotesi in cui la rilevanza penale del fatto non viene meno.

Se, infatti, l'atto osceno è posto in essere in luoghi abitualmente frequentati da minori o nelle loro immediate vicinanze si resta anche oggi nell'area del penalmente rilevante. E si continua a rischiare di essere condannati alla reclusione.

Si pensi ai casi in cui il comportamento illecito sia posto in essere nei pressi di una scuola o di un parco giochi.

La tutela particolare accordata dal nostro ordinamento alla persona e allo sviluppo dei bambini, già prima idonea a giustificare la configurazione di un'ipotesi aggravata di reato, oggi viene quindi (fortunatamente!) preservata e non è in alcun modo intaccata dalla cancellazione ad amplissimo raggio effettuata dal decreto legislativo numero 8 del 2016.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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