Tre tentativi di vendita e uno a prezzo libero e immobile vuoto. Questo prevede la riforma del processo civile che ha ricevuto il via libera della Commissione giustizia

di Valeria Zeppilli - Nei giorni scorsi, la nuova riforma del processo civile ha avuto il via libera della commissione giustizia della camera. E un ulteriore passo avanti verso la definitiva approvazione delle novità è stato compiuto (leggi: "Processo civile: la riforma spiegata punto per punto"). 

Uno degli aspetti maggiormente interessanti del testo licenziato è, senz'altro, quella che pone il limite di quattro aste per la validità della procedura esecutiva immobiliare.

Ciò vuol dire che, dopo che siano state vanamente tentate tre aste, se anche la quarta va deserta il debitore potrà riappropriarsi ufficialmente della propria casa, nuovamente libera dall'esecuzione. E il creditore dovrà cercare altri beni se vorrà tentare comunque di soddisfare i suoi diritti.

Tuttavia, detta in questo modo sembra quasi troppo semplice per il debitore. Ma così non è. Il testo approvato, infatti, prevede anche che il quarto esperimento, proprio per il particolare ruolo che dovrebbe rivestire, venga sottoposto a una precisa regolamentazione: esso va fatto a prezzo libero. E, perlopiù, solo dopo che il debitore abbia liberato l'immobile.

Gli obiettivi delle due limitazioni sono evidentemente quello di incentivare la partecipazione all'asta da parte di più offerenti e quello di arginare il rischio che la causa che renda infruttuosi i tentativi di vendita sia da rinvenire nell'eventuale presenza nell'immobile dello "scomodo" inquilino.

Prosegue, insomma, il percorso legislativo volto a combattere l'eccessiva durata dei pignoramenti immobiliari, già avviata con l'introduzione, ad opera del d.l. 12 settembre, n. 132, dell'articolo 164-bis nelle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Tale norma, infatti,prevede che "quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo".

Presto, quindi, questa chiusura anticipata dovrebbe avvenire a un "orario" ben preciso.

Staremo a vedere.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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