Se il bancomat viene manomesso da ignoti per truffare il malcapitato cliente la banca è responsabile

Dott. Sestilio Staffieri - La cronaca spesso ci offre, purtroppo, episodi di truffa agli sportelli di prelievo automatico delle banche. Nella sentenza in commento, un cliente, ha inserito la tessera; questa è stata trattenuta e sul display è apparso: "carta illeggibile" e successivamente "sportello fuori servizio". A questo punto un ignoto passante offre il suo aiuto e il malcapitato ridigita il PIN che viene captato de visu dal finto "buon samaritano". Visto che la banca è in orario di apertura, il cliente avvisa la banca dell'episodio appena occorso, e il funzionario invece di mettersi in allarme per la sottrazione della carta da parte dello sportello ha differito il controllo al giorno successivo, incurante del fatto che un terzo si sia avvicinato al cliente durante l'operazione e di provvedere direttamente, o esortare il cliente, al blocco della tessera, che costituisce la regola minima di cautela da adottare in tale circostanza.

Il giorno dopo il cliente torna per farsi restituire il bancomat ma l'ATM non l'ha rilasciato. Riceve rassicurazioni in ordine a tale circostanza giustificata dal funzionario della banca come temporaneo blocco o malfunzionamento. Nelle quarantotto ore successive (quando ormai la tessera era stata estratta da terzi) si è visto prelevare fraudolentemente più di 7000 euro da parte di ignoti con superamento anche del plafond giornaliero, ciò che non dovrebbe essere consentito viste le regole contrattuali che pongono tali limiti, o che avrebbe dovuto destare sospetto per la banca.

La banca ha incolpato il cliente per negligenza nella gestione della vicenda e quindi non ha voluto risarcirlo degli ammanchi. Il cliente si rivolge al tribunale e viene ritenuto responsabile del danno subito, così come la Corte d'appello.

Ma non la pensa così la Cassazione. La Corte d'Appello nel riconoscere l'esclusiva responsabilità del ricorrente per aver consentito l'individuazione del PIN ad un terzo e non aver provveduto all'immediato blocco della carta, non ha svolto uno scrutinio effettivo del comportamento contrattuale della banca secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. in quanto la banca è venuta meno a tale diligenza sotto due aspetti.

Il primo è dovuto al funzionario della banca che ha raccolto la denuncia immediata del malfunzionamento del bancomat, il quale invece di mettersi in allarme per la sottrazione della carta da parte dello sportello ha differito il controllo al giorno successivo; il secondo consistente nell'omessa verifica mediante il sistema di telecamere attivato (ed assolutamente necessario al fine d'integrare l'obbligo di diligenza specifica) dell'avvenuta manomissione dell'ATM da parte di terzi. Il parametro della diligenza specifica posta a carico della banca è stato chiarito già da un orientamento espresso dalla prima sezione della Corte in una fattispecie del tutto analoga secondo la quale : "Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale

della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere".

Risulta pertanto evidente l'omesso accertamento della violazione del dovere di diligenza specifica derivante dal rapporto contrattuale e dalla peculiarità degli obblighi di custodia dello sportello bancomat. L'art. 1176 secondo comma, cod. civ. richiede che la valutazione di carattere tecnico della diligenza deve essere commisurata alla natura dell'attività ed in particolare alla specificità dell'obbligo di custodia di uno strumento esposto al pubblico avente ad oggetto l'erogazione di denaro. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 13777 del 2007) la banca avrebbe dovuto porre in essere strumenti idonei a garantire gli impianti da manomissione, rispondendo in mancanza dei relativi rischi.

Insomma, la banca è venuta meno al suo obbligo di diligenza professionale per non essersi attivata nell'adottare tutte quelle contromisure necessarie a preservare le ragioni del cliente. Misure che rientrano nell'esecuzione diligente e professionale di un contratto che prevede obblighi di custodia e di manutenzione atti a prevenire i rischi connessi ai servizi offerti e contrattualmente assunti. Misure che un "accorto banchiere" avrebbe dovuto adottare nelle circostanze, in quanto dettate sia dal prelievo largamente eccedente il plafond giornaliero, anche a fronte del comportamento incauto del cliente atto a favorire la lettura del PIN e di mancato blocco immediato della tessera, sia nell'omessa verifica mediante il sistema di telecamere attivo (ed assolutamente necessario al fine d'integrare l'obbligo di diligenza specifica) dell'avvenuta manomissione del bancomat da parte di terzi, sia dall'immediato avviso del cliente al funzionario di banca e del tutto ignorato nelle sue componenti di sospetto.

Cassazione, sentenza n. 806/2016

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