L'onere di sottoporsi a visita medica disposta in sede di CTU grava sull'interessato a ottenere la prestazione

di Lucia Izzo - Se la parte che ha proposto domanda di risarcimento danni per invalidità permanente a seguito di un incidente stradale, non si presenta dal CTU per la visita, la domanda va rigettata per difetto di prova.


Lo ha disposto il Tribunale di Palermo in una sentenza datata 8 febbraio 2016 (qui sotto allegata) che ha respinto il ricorso avverso una sentenza del Giudice di Pace che aveva respinto una domanda di risarcimento del danno da un incidente stradale, in quanto non erano stati provati i postumi permanenti lamentati. Il giudice aveva considerato satisfattiva la somma liquidata dalla compagnia assicuratrice in fase stragiudiziale.


Tuttavia, in accoglimento della richiesta istruttoria di parte appellante, il giudice aveva disposto CTU medico legale, ma l'onere della prova non veniva assolto dall'uomo che ripetutamente non si era presentato alla visita medica fissata dal CTU.


Il giudice, evidenzia che "l'onere di sottoporsi a visita medica disposta in sede di CTU grava sull'interessato a ottenere la prestazione, rientrando nell'ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso: pertanto, la mancata presentazione dell'interessato alla visita peritale comporta il rigetto della domanda in difetto di prova".


La domanda risulta infondata anche per quanto attiene alla voce di danno relativa all'invalidità temporanea e alle spese mediche, in quanto risulta risarcita in fase stragiudiziale come peraltro attestato dalla sentenza impugnata.

Tribunale di Palermo, sent. 8 febbraio 2016

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