Grazie al Milleproroghe, le "vecchie regole" per accedere al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori valgono fino al 2 febbraio 2017

di Marina Crisafi - C'è ancora un anno di tempo per diventare cassazionisti senza sostenere un apposito esame. Fino al 2 febbraio 2017, infatti, per essere abilitati ad esercitare il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, valgono le vecchie regole che prevedono essenzialmente l'aver maturato 12 anni di esercizio della professione. La proroga della scadenza (originariamente fissata al 2 febbraio 2016) arriva dall'approvazione di un emendamento al decreto Milleproroghe che ieri ha ottenuto il via libera da Montecitorio (con 283 voti favorevoli, 149 contrari e 8 astenuti), nell'impianto uscito dalle commissioni parlamentari e blindato dall'esecutivo con la fiducia.

La proroga per l'acquisizione del titolo di cassazionista ovviamente diventerà effettiva quando il testo licenziato dalla Camera sarà approvato definitivamente dal Senato.

In tal caso, chi ha maturato i requisiti di anzianità a partire dal 2 febbraio 2013 sino al 2 febbraio 2017, come chiarito anche dal parere del Consiglio Nazionale Forense, potrà presentare direttamente domanda di iscrizione all'albo speciale dei patrocinatori davanti alle giursidizioni superiori senza necessità di sostenere nessun corso o esame (leggi: Avvocati cassazionisti nessun corso o esame per chi ha già i requisiti"). 

Dal 2017, in ogni caso, per l'acquisizione del titolo, secondo quanto disposto dalla legge professionale forense (art. 22 l. n. 247/2012) occorrerà:

- aver superato un esame, non prima che sia trascorso un quinquennio di esercizio della professione dinanzi alle magistrature di primo e secondo grado, unitamente ad una lodevole e proficua pratica per lo stesso periodo, presso lo studio di un avvocato cassazionista;

- o in alternativa, aver sostenuto una verifica finale di idoneità al termine della frequenza alla Scuola superiore dell'avvocatura, il cui accesso è subordinato all'iscrizione all'albo ordinario circondariale da almeno otto anni, nonchè all'esercizio effettivo della professione (leggi, in merito: "Gli avvocati cassazionisti all'esito della riforma").



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