La srl resta soggetto privato nonostante la partecipazione di enti territoriali, quindi non può sfruttare strumenti pubblicistici per recuperare il credito

di Lucia Izzo - La società privata, nonostante sia partecipata di secondo grado di enti territoriali, non può recuperare il credito dell'utente moroso tramite ingiunzione fiscale.

Quindi, nonostante la partecipazione, la srl concessionaria rimane un soggetto di diritto privato: non si trasforma in pubblica amministrazione in senso stretto anche se qualificata come ente pubblico economico e soggetta a controllo contabile, circostanze conformi al principio del pareggio di bilancio.


Lo ha disposto il Tribunale di Milano, undicesima sezione civile, nella sentenza 1599/2016 accogliendo l'opposizione dell'utente al quale era stata notificata dal gestore del servizio idrico integrato un'ingiunzione di pagamento relativamente ai costi dell'acqua potabile e altre voci (depurazione e fognature).


Il giudice evidenzia che il provvedimento è tuttavia emesso da un soggetto privo dei relativi poteri poiché il concessionario resta una società di capitali, quindi un soggetto privato.

L'ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. 639/10 rappresenta ancora un atto impositivo che ha l'effetto di accertare la pretesa erariale, anche se non riveste più il ruolo di precetto e titolo esecutivo.

Tuttavia la materia è disciplinata da una norma speciale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica poiché deroga a quanto stabilito dal codice di rito per la tutela del credito.


Ciò significa che non è ammissibile che l'ingiunzione fiscale possa essere emessa dalla srl coinvolta, anche se le sono imposti vincoli contabili per essere partecipata da enti locali.

Il pareggio di bilancio rappresenta ormai un principio di natura costituzionale, ma non per questo è idoneo a modificare la natura giuridica della società soggetta a controlli amministrativi.


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