Oltre alle spese di lite il ricorrente dovrà pagare una somma equitativamente determinata

di Lucia Izzo - Avvocati attenzione: proporre ricorsi per Cassazione manifestamente inammissibili o infondati, che sostengono una tesi insostenibile e contraria al diritto vivente può portare alla condanna per non aver agito con la diligenza esigibile da chi svolge una prestazione professionale altamente qualificata.

Lo ha disposto la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 2584/2016 (qui sotto allegata) sul ricorso di un uomo contro la sentenza di merito che aveva parzialmente accolto la sua domanda di risarcimento del danno derivato da un sinistro stradale.

Per i giudici del gravame, l'uomo aveva infatti fornito un contributo causale all'avverarsi del danno, sorpassando a velocità inadeguata una fila di veicoli incolonnati, uno dei quali svoltò improvvisamente alla propria sinistra, investendo il motociclo dell'attore mentre era in fase di sorpasso.

Tuttavia, ciò che il ricorrente chiede al "Palazzaccio" è una rivalutazione delle prove, insindacabile in Cassazione, da qui l'inammissibilità del ricorso.

Ma per gli Ermellini vi è di più: il ricorrente va condannato quanto meno per colpa grave, per aver intentato un ricorso con motivi di gravame del tutto inconsistenti.

La norma applicabile, ratione temporis, al giudizio in esame è l'abrogato art. 385, comma 4, c.p.c., a norma del quale "quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'art. 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave".

I giudici precisano inoltre che la disposizione applicata non è stata tuttavia soppressa, ma semplicemente trasferita nel terzo comma dell'art. 96 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 12, della legge n. 69/09, "scelta, quest'ultima, la quale palesa la evidente volontà del legislatore non solo di tenere fermo il principio medesimo, ma anzi di rafforzarlo, spostando la relativa previsione in una disposizione di carattere generale ed applicabile a qualsiasi tipo di giudizio".

Nel caso di specie, l'odierno ricorrente (o, meglio, il suo difensore per lui) ha censurato la sentenza d'appello sostenendone l'erroneità per avere privilegiato alcune prove piuttosto che altre.

Una censura di questo tipo "cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento della Suprema Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito".

Il ricorso proposto non solo non tiene conto di un orientamento consolidato da anni, senza spendere alcun valido argomento per dimostrarne l'erroneità, ma prospetta un motivo di ricorso non più consentito dal novellato art. 360, n. 5, c.p.c., per di più trascurando l'interpretazione che della nuova norma hanno dato le Sezioni Unite di questa Corte, a fini nomofilattici.

Proporre ricorsi per cassazione dai contenuti così distanti per un verso dal diritto vivente, per altro verso dai precetti del codice di rito come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite, costituisce di per sé un indice della mala fede o della colpa grave del ricorrente.

Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave "significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta".

Qualunque professionista del diritto avrebbe dovuto accorgersi della totale carenza di fondamento del ricorso in esame, ciò significa che, o il ricorrente (e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde) ben conosceva l'insostenibilità della propria impugnazione, e allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l'ordinamento non può consentire) ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell'avvocato in generale, e dell'avvocato cassazionista in particolare.

Al rigetto del ricorso segue quindi la condanna alle spese di lite e all'ulteriore somma equitativamente determinata in base al valore di queste ultime.

Cass., VI sez. civ., ord 2584/2016

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