Riconosciuta dalla Cassazione la responsabilità dell'istituto per i prelevamenti effettuati da ignoti dopo che lo sportello aveva trattenuto la carta del correntista

Nel caso di utilizzazione illecita da parte di terzi del bancomat trattenuto dallo sportello automatico, ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca, non può omettersi, a fronte della precisa richiesta da parte del cliente, la verifica dell'adozione dell'istituto delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, a prescindere dalla segnalazione tardiva del correntista stesso. E' questo il principio di diritto affermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 806/2016 qui sotto allegata), in una vicenda che ha avuto per protagonista un correntista, il quale aveva tentato di effettuare un prelievo al bancomat senza riuscirci in quanto l'apparecchio trattenne la carta e visualizzò la scritta "sportello fuori servizio".

Il correntista informò immediatamente il vice direttore della banca che lo tranquillizzò invitandolo a tornare il giorno seguente per il ritiro del bancomat. Il giorno successivo la banca non trovò più la carta bancomat ed il correntista si accorse che nel frattempo ignoti avevano prelevato oltre settemila euro dal suo conto corrente.

Consequenzialmente, il correntista citò in giudizio la banca ma sia in primo grado che in appello, la sua domanda fu rigettata sull'assunto che, non essendo stata eseguita regolare comunicazione entro 48 ore così come prescritto dalle condizioni generali di contratto, l'indebito prelievo fosse da ascriversi esclusivamente alla responsabilità dello stesso. Dalle video riprese si evinse, infatti, che il correntista fu vittima di una truffa. Una persona ignota, dopo aver manomesso l'apparecchio elettronico, si avvicinò al correntista con la scusa di aiutarlo e memorizzo il codice PIN.

Per i giudici d'appello, dunque, il correntista commise un'imprudenza: oltre ad aver digitato il codice in presenza di persona estranea, non attivò il blocco della carta mediante il numero verde.

La decisione viene ribaltata dai giudici della Cassazione.

Per la S.C. non è stata eseguita alcuna indagine sul comportamento contrattuale della banca secondo il parametro della diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, codice Civile. Tale verifica avrebbe dovuto riguardare la condotta del funzionario che raccolse la denuncia e differì il controllo al giorno successivo; verifica attraverso il sistema di telecamere della manomissione dell'apparecchio da parte di terzi.

Richiamando i precedenti in materia (cfr. sentenza n. 13777/2007), la Corte si è espressa nei seguenti termini: "Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere".

Nel caso di specie, invece, la corte territoriale non aveva indagato su più fronti (omessa verifica continuativa della manutenzione dello sportello mediante le telecamere; indicazione generica del vice direttore di tornare il giorno dopo; suggerimento non univoco di bloccare la carta) e dunque il ricorso è accolto.

Avv. Cristina Bassignana

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Cassazione, sentenza n. 806/2016
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