La Cassazione ricorda che la durata del matrimonio incide solo sulla misura dell'assegno ma non sul suo riconoscimento

di Marina Crisafi - Anche se il matrimonio dura poco, l'assegno divorzile va comunque corrisposto all'ex. Questo perché la durata del rapporto coniugale incide sulla misura dell'assegno ma non sul suo riconoscimento, dato che la finalità è quella di tutelare il coniuge economicamente più debole. A ricordarlo è la sesta sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 2343/2016 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di una donna che chiedeva il riconoscimento dell'assegno divorzile a carico dell'ex marito.

Perdendo in entrambi i gradi di giudizio, la donna si era rivolta al Palazzaccio, in quanto lamentava l'erronea esclusione operata dalle corti di merito sull'assunto che la convivenza tra i due coniugi era stata brevissima (circa 3 mesi) e dunque tale da non poter giustificare aspettative e affidamento del coniuge nelle sostanze dell'altro.

Pur essendo il rapporto coniugale di breve durata, lo stesso, asseriva la donna era stato interrotto a causa del comportamento dell'ex coniuge e, in ogni caso, dopo la separazione, le era stato riconosciuto un assegno di mantenimento.

Gli Ermellini le danno ragione e bacchettano i giudici di merito che non hanno reso una decisione conforme ai principi giurisprudenziali in materia.

"L'accertamento del diritto all'assegno divorzile

- hanno ricordato infatti - si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso dei rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio".

E la durata del matrimonio, si legge ancora nella sentenza, può influire "sulla determinazione della misura dell'assegno previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, ma non anche - salvo casi eccezionali in cui non si sia verificata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi - sul riconoscimento dell'assegno stesso, assolvendo quest'ultimo ad una finalità di tutela del coniuge economicamente più debole".

Per cui ricorso accolto e parola al giudice del rinvio.

Cassazione, ordinanza n. 2343/2016

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