Una recente pronuncia del giudice di pace di Parma e i precedenti giurisprudenziali

In tema di accessi a zone a traffico limitato, accade di frequente che l'automobilista che vi transiti non si limiti ad accedervi una sola volta, ma più volte ed in tempi diversi, commettendo quindi una serie di infrazioni tutte sanzionabili autonomamente ai sensi dell'art. 7, commi 9 e 14, C.d.S. 

La questione giuridica di seguito analizzata è la seguente: in caso di violazioni plurime, ossia di accessi non autorizzati in zone a traffico limitato è possibile proporre ricorso o bisogna pagare per ogni singola violazione? 

La questione non è di pronta soluzione. 

In primis occorre analizzare il dato normativo; l'art. 198 del Codice della Strada, nei casi in cui vi siano più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, dispone che: "1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione". 

Muovendo da tale presupposto la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che 'nel caso in cui, tramite condotte reiterate, perpetrate anche in tempi diversi, l'automobilista effettui plurimi ingressi nella zona a traffico limitato, anche qualora siano riferibili tutti al medesimo giorno, lo stesso soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, quindi è tenuto a pagare tutte le contravvenzioni, ossia per ogni singola infrazione. Ciò perché, per tali ingressi illegittimi nella ZTL, non può ravvisarsi la sussistenza di una condotta unica' (Cass. Ord. n. 26434/2014).

Tale principio, secondo un' orientamento giurisprudenziale, sarebbe applicabile anche a coloro che avrebbero diritto, previo rilascio di apposito permesso, di transitare in tale aree (ad esempio i residenti), in quanto 'la mancanza del relativo permesso, pur in presenza del diritto ad ottenerlo, determina la legittimità della contestazione di ogni singola contravvenzione' (Cass. N. 19754/2009).

Sul punto è importante quanto statuito dall'art. 8 della L. 689/81, il quale dispone che in caso di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative 'chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo'.

L'art. 8 bis della medesima legge, nei casi di reiterazione delle violazioni, inoltre, prevede che 'Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria'.

È quindi importante, in simili casi, valutare la portata della contestuale commissione di plurime violazioni riferibili al medesimo agente e quindi valutare la presenza o meno del c.d. concorso formale di infrazioni amministrative, realizzato attraverso la trasgressione di plurimi precetti - c.d. concorso eterogeneo - o della stessa sanzione - concorso omogeneo - anche ai fini della determinazione della sussistenza o meno della continuazione (di cui all'art. 81 del c.p.).

La Cassazione, a tal riguardo, è favorevole ad ammettere il cumulo giuridico di cui all'art. 8 L.689/81 solo nei casi di concorso formale, omogeneo o eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi più violazioni commesse con la medesima azione od omissione, non prevedendolo, per converso, in caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte (ex multis: Cass. N. 27799/2005; Cass. N. 12974/2008; Cass. N. 24655/2008; Cass. 4725/2011).

Occorre quindi valutare se il ripetuto accesso a zone a traffico limitato costituisca un concorso formale omogeneo (giacchè viola ripetutamente la medesima disposizione di legge - art. 7, commi 9 e 14 C.d.S. -), oppure costituisca una pluralità di violazioni avvinte dal vincolo della continuazione (di cui all'art. 81 c.p.) poiché commesse mediante un'unica azione, oppure, da ultimo, costituisca una pluralità di condotte che integrano molteplici violazioni.

Al fine di inquadrare giuridicamente la vicenda occorre fare una distinzione: ossia se l'agente abbia o meno diritto al permesso di circolare nella ZTL.

Tale distinzione è fondamentale in quanto se il soggetto ne ha diritto, lo stesso, anche di fronte a plurime violazioni commesse anche in tempi diversi, sbaglia solo una volta, poiché le successive violazioni, benché integrate dal punto di vista oggettivo, mancano dell'elemento soggettivo.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha statuito che: 'Chi dimentica di rinnovare un permesso, pur avendone diritto e senza che l'Amministrazione abbia comunicato l'imminente scadenza, sbaglia una volta sola in ragione di tale dimenticanza … mentre non possono ritenersi assistite dal necessario elemento soggettivo di contrasto con l'ordinamento, per dolo o per colpa, le successive violazioni integrate dai singoli accessi alla ZTL, atteso che esse traggono origine unicamente dalla precedente omissione' (Trib. Reggio Emilia, Sent. N. 1330/2014).

Qualora invece l'agente sia sprovvisto di permesso e transiti ripetutamente nella zona a traffico limitato si può affermare quanto segue.

L'ordinamento giuridico italiano in tema di funzione della pena, all'art. 27, comma 3, Cost. statuisce che la funzione della stessa è quella di rieducare il condannato al fine di fargli capire la portata lesiva della sua azione od omissione.

Ebbene nel caso di plurime violazioni, poiché le stesse non vengono immediatamente notificate, si ritiene di aderire al principio secondo il quale l'automobilista da un lato debba essere sanzionato, giacchè sprovvisto di permesso transitava in una zona a traffico limitato, tuttavia si ritiene legittima solo la prima contravvenzione in quanto qualora lo stesso fosse stato sin da subito reso edotto del fatto che se fosse ripassato nella medesima zona sarebbe stato nuovamente multato, certo non avrebbe reiterato la condotta. In tale caso, quindi, la sanzione amministrativa elevata per la prima violazione avrebbe avuto l'effetto educativo costituzionalmente tutelato.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha sancito che la mancanza di contestazione immediata della prima infrazione ha comportato le successive violazioni, in quanto il conducente non ha compreso lo sbaglio; di talchè solo la prima multa deve ritenersi legittima, annullando, per l'effetto, le altre (Giudice di Pace di Pisa, Sen. N. 3398/2007).

Analogamente, con una recente pronuncia, il Giudice di Pace di Parma (nella sentenza n. 1835/2015 qui sotto allegata) ha confermato tale orientamento ribadendo che "la funzione educativa della sanzione non può esercitarsi sul soggetto fintanto che questi non sia reso edotto della sanzione irrogata; nel caso in esame il ricorrente ha avuto notizia della prima violazione solo dopo la commissione delle altre … ne consegue che i verbali impugnati (54, per un totale di euro 4.986,00) vadano annullati tutti ad eccezione del primo in ordine di tempo, il quale, invece, deve essere confermato e pagato". 


Dott. Stefano Tamagna, patrocinatore legale del Foro di Parma

Specializzato in professioni legali

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