Ciò anche se le condizioni di separazione hanno limitato l'obbligo del marito alle sole spese condominiali straordinarie

di Lucia Izzo - Il coniuge separato deve corrispondere alla ex, assegnataria dell'immobile, sia le spese condominiali straordinarie sia quelle relative alla conservazione e al mantenimento del bene ex art. 1110 c.c. che prevede l'obbligo della partecipazione pro-quota alle spese relative alle parti comuni.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 2195/2016 (qui sotto allegata).

Nella fase di merito un marito separato era stato condannato a pagare alla alla ex moglie una somma a titolo di rimborso di spese sostenute per la sistemazione del giardino e la sostituzione della basculante del box dell'appartamento comune, assegnato alla moglie in sede di separazione consensuale omologata.

Per i giudici le condizioni di separazione, che limitavano l'obbligo a carico del marito solo per spese condominiali straordinarie, erano state previste per disciplinare i rapporti tra i coniugi e ai figli mentre non incidevano sull'applicabilità nella concreta fattispecie dell'art. 1110 c.c., relativo al rimborso del partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune.

Per la Cassazione, il principio applicato dal giudice di merito è corretto: in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l'obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comproprietari in quanto appartenenti alla comunione e in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso "pro-quota" delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'art. 1110 c.c..

Le prescrizioni della norma devono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie affinché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale.

Nel caso di inattività degli altri comproprietari, le spese per la conservazione possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa e di esse può essere chiesto il rimborso.

Nel caso di specie il giudice del merito ha accertato la natura necessaria delle spese, con un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità: trattasi dei costi per sostituire la serranda del box, rotta a seguito di tentativo di furto, e per il taglio degli alberi che stavano rovinando sulle autovetture.

Peraltro, come ha evidenziato il Tribunale (in sede di gravame), le spese condominiali straordinarie si differenziano rispetto a quelle di conservazione previste dall'art. 1110 c.c., di cui il ricorrente è tenuto a corrispondere la propria quota in virtù della comproprietà dell'immobile.

Cass., I sez. civ., sent. 2195/2016

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