La procedura, alternativa all'espropriazione forzata, non richiede la previa notifica dell'intimazione ad adempiere l'obbligazione

di Lucia Izzo - Valido il fermo amministrativo del veicolo del contribuente anche se non è stata preventivamente notificata l'intimazione di pagamento di Equitalia.


Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale di Roma, con la sentenza n. 6245/2015, pubblicata dalla 29esima sezione.

La Commissione non ha accolto il ricorso di un uomo in opposizione al fermo amministrativo della sua auto, effettuato per non aver costui pagato le relative cartelle all'Irpef.


Il ricorrente lamenta che l'ente di riscossione non gli aveva preventivamente notificato l'avviso di pagamento, ma una simile tesi non merita accoglimento per i giudici tributari.

Il collegio evidenzia che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 26052 depositata il 5 dicembre 2011, ha stabilito che il fermo amministrativo è valido anche se, nell'anno precedente, al contribuente non è stato notificato alcun avviso


Per la Corte "il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata; pertanto il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex articolo 50, comma 2, del Dpr. n. 602/73, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata".

Si tratta, infatti, di procedura alternativa rispetto all'espropriazione forzata che non si identifica con questa.


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