L'istanza di vendita, in base a quanto dispone l'art. 497 c.p.c. non può essere proposta prima di un certo termine e decorso un altro. Vediamo di comprendere le ragioni di questi limitazioni

Istanza di vendita: art. 497 c.p.c.

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Secondo quanto previsto dall'articolo 497 del codice di procedura civile "Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita." Il pignoramento quindi non dura in eterno, ma è sottoposto al termine di efficacia di 45 giorni.

Termine di efficacia del pignoramento immobiliare in particolare, che, come ribadito dalla Cassazione n. 18758/2017 "decorre dalla data di notificazione dell'atto, in tal senso inducendo anche argomenti di ordine sistematico, legati alla ratio dell'art. 497 cod. proc. (che è quella di limitare nel tempo il vincolo cui viene assoggettato il debitore con il pignoramento) ... Ad avviso di questa Corte, la locuzione «compimento» con cui l'art. 497 cod. proc. civ. segna l'exordium del termine di efficacia del pignoramento non può che essere riferita al perfezionamento della notificazione, dacchè in quel momento si producono (si «compiono», appunto) per ambedue le parti gli effetti di legale conoscenza dell'atto e di pendenza dell'esecuzione."

Istanza di vendita: art. 501 c.p.c.

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L'articolo 501 del codice di rito, poi, precisa che l'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati può essere proposta solo dopo che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento (fanno eccezione le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata).

Dalla combinazione di tali due norme emerge chiaramente che l'istanza di vendita, salvo che per le cose deteriorabili, può essere proposta dopo dieci giorni dal pignoramento ma entro quarantacinque giorni dallo stesso.

Istanza di vendita e pignoramento inefficace

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Cosa succede, quindi, se il creditore propone ugualmente l'istanza di vendita oltre il termine di efficacia del pignoramento?

Succede che il pignoramento diviene inefficace e la procedura esecutiva si estingue.

A tal fine, il debitore deve proporre un'istanza di estinzione nella prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo, ovverosia nell'udienza per la fissazione della vendita.

Se il debitore non provvede a presentare l'istanza di estinzione il giudice può provvedervi anche di ufficio, sempre non oltre l'udienza successiva al momento in cui si è verificata l'estinzione.

Ciò sulla base del combinato disposto degli articoli 497 e 630 del codice di procedura civile, che disciplinano, rispettivamente, i termini di efficacia del pignoramento e l'inattività delle parti.

Valeria Zeppilli

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