L'oblazione, ordinaria o obbligatoria, è disciplinata dall'art. 162 c.p., quella facoltativa o discrezionale dall'art. 162 bis c.p. L'art. 141 disp.att. c.p.p. si occupa del procedimento di oblazione

Cos'è l'oblazione

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L'oblazione è un rito alternativo che l'imputato può scegliere per definire il procedimento a suo carico, se la condanna riguarda un reato contravvenzionale punibile con l'arresto o l'ammenda. Il vantaggio dell'oblazione è che estingue il reato, se il giudice accetta la richiesta di oblazione e l'imputato paga la somma di denaro prevista a cui si aggiungono le spese del procedimento.

Attenzione! Il reato contravvenzionale per estinguersi, il virtù dell'oblazione, richiede che il pagamento della somma stabilita sia effettivo. In caso contrario nessuna estinzione del reato

Le norme di riferimento, che contengono la disciplina dell'oblazione, sono gli artt. 162 e 162-bis del codice penale e l'art. 141 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

Oblazione ordinaria o obbligatoria

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L'oblazione ordinaria è quella contemplata dall'art. 162 c.p. Essa è prevista per i reati contravvenzionali, puniti con la sola pena dell'ammenda.

I termini entro i quali l'imputato può presentare l'istanza di oblazione ordinaria sono i seguenti:

a) prima dell'apertura del dibattimento: il difensore, munito di procura speciale, nelle eccezioni preliminari deposita la relativa istanza, ovvero laddove sia presente il contravventore ne richiede l'accoglimento;

b) prima che si proceda per decreto di condanna, per tutti quei procedimenti per i quali il Pubblico Ministero ritiene di dover procedere con una pena pecuniaria anche in sostituzione di una pena detentiva.

Nell'ipotesi di oblazione ordinaria l'organo giudicante non entra nel merito dell'istanza, ma svolge un controllo meramente formale. Per questo l'oblazione viene detta anche obbligatoria, perché se l'imputato rispetta tutta le regole sostanziali e procedurali, il giudice non può rigettare l'istanza.

Oblazione discrezionale o facoltativa

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La legge 689/1981 ha introdotto l'articolo 162 bis del Codice Penale, dedicato all' "Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative".

Si tratta dell'oblazione facoltativa o discrezionale che si applica nel caso in cui il regime sanzionatorio previsto dal legislatore sia quello dell'ammenda alternativa all'arresto.

E' lecito osservare che in virtù del citato articolo, l'imputato, negli stessi termini stabiliti per l'oblazione ordinaria dall'articolo 162 del codice penale, ha la possibilità di chiedere questo rito alternativo con l'effetto che, in caso di accoglimento dell'istanza, sarà tenuto a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa estinguendo il reato e permanendo le spese del procedimento. Il giudice in questo caso compie una valutazione discrezionale e se ritiene che il reato commesso dall'imputato è troppo grave può negare l'oblazione.

L'oblazione comunque non è ammessa nei seguenti casi:

  • se permangono conseguenze gravi o pericolose del reato commesso, eliminabili da parte del contravventore;
  • se l'imputato è recidivo (art. 99 terzo capoverso);
  • se il reo è un contravventore abituale, come previsto dall'art. 104 c.p.

Come funziona

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Dal punto di vista procedurale l'oblazione è disciplinata dall'art. 141 disp. att. c.p.p. intitolata "Procedimento di oblazione".


In pratica la norma prevede che, se la domanda di oblazione viene proposta dall'indagato durante le indagini preliminari, il PM la trasmette al Gip. in realtà è compito del Pm avvisare comunque l'indagato, se ovviamente sono presenti tutti i presupposti necessari, che ha la possibilità di presentare istanza per l'oblazione e che la misura estingue il reato.

Il mancato avviso del Pm all'indagato, nei casi in cui per il reato commesso è prevista l'oblazione, prevede che di tale facoltà il soggetto venga informato tramite indicazione nel decreto penale.

Se poi il soggetto propone domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, può decidere:

  • di respinge la domanda con ordinanza disponendo eventualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero;
  • di ammettere all'oblazione, fissando con ordinanza la somma da versare, e avvisando l'interessato.

Una volta che la somma stabilita è stata versata, se la domanda è stata inoltrata nel corso delle indagini preliminari, il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni.

In ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato.

L'oblazione è consentita anche quando il reato iniziale non contempla questa possibilità, ma poi l'originaria imputazione viene cambiata. In questo caso, proprio per consentire all'imputato di beneficiare di questa opzione, viene rimesso nei termini. A questo punto, se il giudice accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento della somma dovuta. Se poi il pagamento avviene nel termine previsto, il giudice dichiara estinto il reato con sentenza.


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