Per il Tar Friuli Venezia Giulia, la misura è precauzionale e dipende dalla sensibilità degli accertatori

di Marina Crisafi - L'automobilista che investe un pedone sulle strisce può essere costretto a tornare a scuola guida, anche se non ha commesso alcuna infrazione. Si tratta, infatti, di una misura precauzionale che dipende, in buona sostanza, dalla sensibilità degli agenti di polizia accertatori.

Lo ha stabilito la prima sezione del Tar Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 12/2016 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un automobilista avverso il provvedimento di revisione della patente disposto dalla motorizzazione.

Acclarata la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolto un pedone sulle strisce pedonali, causandogli un grave trauma con ricovero in ospedale, l'uomo tenta la via del ricorso al giudice amministrativo, eccependo la scarsa visibilità del luogo e la mancata contestazione di infrazioni stradali, lamentando altresì l'assenza di adeguata motivazione del provvedimento ricevuto, basato essenzialmente sulla segnalazione dei carabinieri senza spiegare le ragioni del dubbio sulla sua capacità tecnica alla guida.

Le sue tesi però non hanno successo.

Pur apprezzando le attenuanti circa la scarsa visibilità ed illuminazione delle strisce in questione, il Tar ha spiegato infatti che dalle risultanze del rapporto dei carabinieri il fatto risulta oggettivamente di una certa gravità e quindi aldilà degli aspetti soggettivi e dell'assenza di colpa del ricorrente, risulta sufficiente a sorreggere la motivazione dell'atto impugnato.

La giurisprudenza amministrativa, del resto, si legge nella sentenza, "ha più volte chiarito che il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede, ai sensi dell'art. 128, comma 1, del Codice della Strada (d.lgs. n. 285 del 1992), nell'insorgenza di dubbi sulla persistenza, nel titolare, dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica; ciò che legittima l'autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è quindi rappresentato dalla certezza della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell'idoneità tecnica (cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 2430/2013)".

Il provvedimento di revisione della patente, in altri termini, "non ha finalità sanzionatorie o punitive e non presuppone l'accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili" ma, è "una misura di tipo precauzionale" adottata laddove sussistano dubbi sul permanere della capacità di guida dell'interessato.

Nulla da fare quindi per l'uomo che dovrà tornare a scuola guida per sostenere un nuovo esame d'idoneità.

Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 12/2016

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