La diligenza tecnica del professionista impone una manutenzione degli apparecchi e altre cautele per evitare i danni al cliente

di Lucia Izzo - La banca è responsabile se lo sportello bancomat trattiene la carta e, dopo aver segnalato l'inconveniente in filiale, vengono successivamente operati prelievi ad opera di ignoti.
La diligenza posta a carico del professionista, infatti, ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere.


Lo ha disposto la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza 806/2016 (qui sotto allegata), su ricorso di un uomo contro la banca di cui è correntista. 

Dopo aver tentato di eseguire un prelievo bancomat presso di essa, lo sportello ha trattenuto la carta del ricorrente  visualizzando la scritta "carta illeggibile" e successivamente "sportello fuori servizio".

Nonostante l'immediata segnalazione dell'inconveniente al vicedirettore della filiale che si trovava presso l'istituto, il correntista veniva invitato a ripresentarsi il giorno successivo, ma constatava il mancato rinvenimento della carta.


La vicenda ha un amaro epilogo: dalla carta ignoti effettuavano consistenti prelievi per oltre settemila euro che portavano l'attore a comunicare per iscritto l'evento alla banca, sporgendo denuncia all'autorità giudiziaria.

La domanda, tuttavia, veniva respinta a causa della tardività della segnalazione, come confermato dalla Corte d'Appello secondo cui l'indebito prelievo era ascrivibile alla responsabilità dell'appellante.


Dalle riprese video era emerso che l'uomo era stato vittima di una truffa poiché una persona ignota, avvicinandosi con il pretesto di aiutarlo, aveva evidentemente visto e memorizzato il PIN e poi, avendo in precedenza manomesso l'apparecchio, recuperato la carta per utilizzarla indebitamente.

Veniva riscontrata l'imprudenza dell'appellante per aver digitato il PIN sotto gli occhi del truffatore, per non aver tempestivamente bloccato la carta attraverso il numero verde apposito e per essersi limitato ad allertare il direttore della filiale.


La vicenda approda dinnanzi alla Cassazione, dinnanzi a cui l'uomo lamenta il difetto di diligenza dell'istituto che a seguito della sua segnalazione non ha adottato alcuna cautela per evitare il danno dopo lo spossessamento.

Il motivo appare meritevole d'accoglimento. 

Il giudice del gravame non ha svolto uno scrutinio effettivo del comportamento  contrattuale della banca tenendo conto del parametro di diligenza professionale ex art. 1176, secondo comma, c.c., che avrebbe dovuto ispirare un'indagine duplice: da un lato, relativamente alla condotta del funzionario che, dopo aver raccolto l'immediata denuncia, ha differito il controllo non mettendosi in allarme; dall'altro, è stata omessa una verifica della possibile manomissione dell'apparecchio bancomat effettuata da terzi, analizzando i video del sistema di telecamere.


Secondo la Cassazione, "omettendo l'esecuzione di tale indagine la Corte d'Appello ha sostanzialmente non applicato il parametro della diligenza specifica posta a carico della banca".

L'orientamento prevalente ritiene che per valutare la responsabilità della banca in caso di utilizzazione illecita della carta bancomat da parte di terzi, trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, "la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari".


Il ricorrente ha  tempestivamente contestato la violazione dell'art. 1176, secondo comma, c.c. e risulta evidente l'omesso accertamento in sede giudiziale del parametro di diligenza derivante dal rapporto contrattuale e dagli obblighi di custodia dello sportello bancomat.


La diligenza professionale nella specie deve valutarsi, oltre che relativamente all'attività di esecuzione contrattuale in senso stretto, anche per ogni tipo di atto e operazione oggettivamente riferibile ai servizi contrattualmente forniti.


È mancata un'indagine volta a verificare se la banca fosse tenuta a garantire la sicurezza del servizio bancomat dalle manomissioni di terzi, anche laddove il titolare non avesse rispettato l'obbligo di chiedere immediatamente il blocco della carta medesima o avesse favorito la conoscenza del PIN da parte di terzi, È dunque necessaria la cassazione con rinvio della sentenza impugnata: il giudice dovrà indagare non solo sui comportamenti omissivi della banca (omessa verifica continuativa della manutenzione dello sportello attraverso le telecamere in uso), ma anche su quelli commissivi (ambiguo invito a tornare il giorno dopo a seguito della lamentela del cliente).

Cassazione, I sez. civile, sent. 806/2016

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