Lo chiarisce il Ministero dell'interno in una circolare

di Marina Crisafi - A volte non basta pagare la multa tempestivamente. Se il pagamento viene effettuato con bonifico o altri strumenti elettronici, per evitare brutte sorprese occorre fare attenzione alla data della valuta. A chiarirlo è il ministero dell'interno con la circolare n. 300/a/227/16/127/34 del 14 gennaio scorso (qui sotto allegata).

Com'è noto, ricorda infatti il Viminale, "per le violazioni per le quali il Codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore, di regola, è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme" potendo, inoltre, fruire, fatta eccezione per alcuni casi, di una ulteriore riduzione del 30%, quando il pagamento è effettuato entro i primi 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica.

Superati tali termini, senza che venga effettuato il pagamento, il verbale costituisce titolo esecutivo "per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale" oltre le spese del procedimento.

Ma anche chi paga nei termini può correre il rischio di incorrere nella maggiorazione.

Se, infatti, anziché pagare in contanti presso l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore) o fisicamente presso un ufficio postale (usando il bollettino allegato), si opti per il pagamento in modalità elettronica (ad es. tramite bonifico o saldando tramite conto corrente usando l'home banking, ecc.), "è fondamentale distinguere la data della valuta e quella della corresponsione", prosegue il Ministero, perché queste possono variare "non solo in relazione al giorno ma anche all'ora in cui è stato impartito l'ordine di pagamento al prestatore dei servizi".

E l'effetto liberatorio per il pagatore, e dunque la definizione del verbale, ricorda infine il Viminale, si ha solo "dalla data di accredito dell'importo sul conto dell'organo di polizia stradale".

Meglio, quindi, assicurarsi che tale data sia tempestiva, per non veder arrivare spiacevoli richieste dopo qualche tempo.

La circolare del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2016

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