Come funziona il nuovo contratto codificato dalla legge di stabilità 2016

di Valeria Zeppilli - Di certo non può dirsi che la legge di stabilità 2016 sia stata una legge poco innovativa. 

Innumerevoli le novità introdotte e tantissimi i settori coinvolti. 

Un'innovazione tra quelle che non possono di certo essere dimenticate è quella avente ad oggetto il leasing abitativo

Si ricorda che il leasing è quel contratto con il quale un soggetto dà in locazione a un altro soggetto un bene acquistato proprio su indicazione di quest'ultimo. 

Decorso un determinato periodo, l'utilizzatore potrà eventualmente decidere di riscattare tale bene e divenirne, così, proprietario. 

È una figura contrattuale sempre più diffusa, ma che non conosce una normativa specifica nel nostro ordinamento. 

O meglio, non la conosce in via generale, perché oggi la legge di stabilità l'ha codificata, seppure con riferimento a quella avente ad oggetto le abitazioni.  

Definizione di leasing abitativo

Ad occuparsene, in particolare, sono i commi 76 e seguenti, che definiscono il leasing abitativo come quel contratto, fiscalmente agevolato, attraverso il quale una banca o un altro intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario si obbligano nei confronti di un loro cliente ad acquistare un edificio o a farlo costruire, secondo la volontà del cliente stesso.

Tale edificio sarà poi messo dalla banca a disposizione del cliente, che lo utilizzerà come sua abitazione principale dietro pagamento di un canone per un periodo prestabilito.

Decorso tale periodo, il cliente potrà decidere se acquistare la proprietà dell'edificio, con il pagamento del prezzo già stabilito nel contratto di leasing.

Sospensione del pagamento

Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità, al ricorrere di ipotesi ben determinate, l'utilizzatore ha diritto a sospendere il pagamento del canone pattuito.

Ciò può avvenire, in particolare, nel caso in cui cessi il rapporto di lavoro subordinato di cui il cliente è parte, fatta eccezione per le ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione, di dimissioni non sorrette da giusta causa e di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

La sospensione dal pagamento può aversi, poi, nel caso in cui il lavoratore veda cessare i suoi rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale o i rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale.

Restano fuori i casi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di dimissioni non sorrette da giusta causa.

In ogni caso, della sospensione il cliente può avvalersi una sola volta e per massimo dodici mesi. Il tutto senza aggravi particolari.

Terminata la sospensione, salvo eventuale rinegoziazione, il pagamento riprende secondo le modalità con le quali si verificava in precedenza.

Inadempimento dell'utilizzatore

La legge di stabilità si occupa anche dei casi di risoluzione del leasing abitativo per inadempimento dell'utilizzatore.

In tal caso, la banca o l'intermediario hanno diritto alla restituzione del bene e devono corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita dell'edificio o da altra sua collocazione, avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del presso pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto.

La differenza negativa che eventualmente dovesse risultare è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.


Valeria Zeppilli

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