Intrattenere un rapporto intimo con la moglie non rappresenta un grave motivo che possa giustificare il permesso di necessità

di Lucia Izzo - No al "permesso di necessità" al condannato per incontrare la moglie e intrattenere un rapporto intimo con lei.

La necessità di trascorrere un breve periodo di tempo con il coniuge, al fine di consumare il matrimonio celebrato in carcere, non costituisce motivo grave che, se accertato, può legittimare la concessione di permesso al detenuto a norma dell'art. 30 Ord. pen..


Lo ha disposto la Corte di Cassazione, prima sezione penale, sentenza 8822/2016 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un detenuto che aveva richiesto un permesso di necessità per incontrare la moglie e consumare il matrimonio celebrato con rito civile nel corso della detenzione.

La richiesta aveva già trovato il "no" dei giudici di merito secondo cui tale richiesta non rientrava nella previsione di cui all'art. 30, comma secondo, Ord. Pen., quale evento familiare di particolare gravità, legittimante il permesso anche a favore dei detenuti che non fruiscono di permessi premio.


Per i giudici, l'esercizio dell'affettività, inteso come espressione della sessualità, allo stato della normativa vigente è assicurato al detenuto dal "permesso premio" e non dal permesso cosiddetto di necessita, che l'interessato ha invocato anche al fine di evitare l'annullamento del matrimonio per mancata consumazione


La difesa, dinnanzi agli Ermellini, evidenzia che la consumazione del matrimonio sia da considerarsi evento unico e irripetibile e ontologicamente eccezionale, e non come esercizio (ordinario) dell'affettività: pertanto, tale atto non sarebbe rinviabile ai tempi lunghissimi del permesso premio.

Inoltre, secondo il ricorrente, l'art. 30, secondo comma, O.P. non andrebbe circoscritto ai soli eventi pregiudizievoli o deteriori per la condizione del nucleo familiare di appartenenza del condannato poiché tale interpretazione restrittiva contrasterebbe con l'art. 3, punto f), della legge n. 898/1970 e con le disposizioni a tutela della famiglia.


La Cassazione, nel pronunciarsi circa l'infondatezza del ricorso, chiarisce che il c.d. permesso di necessità "va limitatamente concesso ai soli casi di imminente pericolo di vita di un familiare o di un connivente e, solo eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravità, in adesione alla struttura e finalità dell'istituto" che non costituisce un beneficio premiale, bensì una misura concedibile a qualsivoglia condannato per il suo carattere emergenziale  ed eccezionale.


Quindi, la possibilità di concedere il beneficio va coerentemente limitata a situazioni in cui la gravità si ponga in termini di irreparabilità attuale o concretamente probabile.

Non ha dunque rilevanza la richiesta avanzata dal ricorrente circa un controllo di legittimità costituzionale al fine dell'interpretazione estensiva della nozione di "evento familiare di particolare gravità" per potervi ricomprendere l'evento di "speciale rilevanza", in cui resterebbe incluso il diritto del detenuto a esercitare la propria sessualità a seguito di matrimonio contratto in carcere.

Rientra nella discrezionalità propria del legislatore la limitazione della possibilità di concedere il permesso di necessità a condannati e internati, quindi esula dai limiti del controllo di legittimità costituzionale l'operazione additiva richiesta dal ricorrente.


Sbagliato anche ricondurre l'esercizio della propria affettività nella sfera sessuale al diritto di sposarsi e formare una famiglia e al diritto al rispetto della vita privata e familiare: la Corte Edu ha più volte ricordato che qualsiasi detenzione regolare comporta, per sua natura, una restrizione alla vita privata e famigliare dell'interessato e tali restrizioni sono legittime se non eccedono quanto è necessario alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati in una società democratica


Nel caso di specie, stante la gravita dei reati per cui il ricorrente sta espiando la condanna, tra i quali rientra l'associazione mafiosa, il lontano fine pena (fissato al 204) e la non remota decorrenza di essa, le limitazioni subite dal ricorrente alla sua vita privata e famigliare risutlano del tutto proporzionate agli scopi legittimamente perseguiti attraverso l'esecuzione della pena, senza che lo Stato abbia oltrepassato il amrgine di appezzamento di cui gode in materia

Cass., I sez. penale, sent. 8822/2016

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