Arrivano i chiarimenti del Ministero sulla riforma in materia di servizi per il lavoro e politiche attive operata con il Jobs Act

di Marina Crisafi - Disoccupato non è soltanto chi è privo d'impiego e si dichiara immediatamente disponibile a svolgere un'attività lavorativa o a partecipare alle misure di politica attiva, ma anche chi un lavoro ce l'ha, percependo però un reddito molto basso (non superiore ad 8mila euro in caso di lavoro dipendente e parasubordinato o a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo), avendo diritto comunque alla relativa indennità di disoccupazione.

A precisarlo è il ministero del Lavoro con la circolare n. 34/2015 emanata nei giorni scorsi (qui sotto allegata), recante le prime indicazioni operative sulla riforma in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive operata con il Jobs Act (d.lgs. n. 150/2015).

Vediamo i chiarimenti del dicastero sulle nuove disposizioni per i "senza lavoro":

Stato di disoccupazione "ordinaria"

Il Ministero precisa innanzitutto che, ai sensi dell'art. 19 del d.l.gs. n. 150/2015, il quale fornisce la nozione di stato di disoccupazione", essenziale per avere accesso alle relative indennità (Naspi, Asdi e Dis-Coll a seconda dei casi), oltre che all'iscrizione nell'elenco del collocamento mirato, sono da considerarsi disoccupati "i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego".

Due sono pertanto i requisiti richiesti: l'essere privi di impiego (componente soggettiva) e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro (componente oggettiva).

Stato di "non occupazione"

Con l'entrata in vigore della riforma, dunque, le prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione, precisa il ministero nella circolare, "si intendono riferite alla condizione di non occupazione".

Ma in tale nozione - richiamando in via analogica le disposizioni ex artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 22/2015 (che prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l'impiego anche per coloro che svolgono attività lavorativa con redditi annui minimi) - rientrano non solo coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa (in forma subordinata, parasubordinata o autonoma), ma anche "coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800".

In tal modo, spiega ancora il ministero, il legislatore ha inteso tutelare il diritto alla prestazione anche per chi svolge lavori di scarsa intensità, subordinandolo comunque alle verifiche da parte delle amministrazioni interessate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese (tramite autocertificazione, sino alla stipula delle apposite convenzione tra le PP.AA. e l'Anpal), dagli inoccupati.

Partecipazione alle politiche attive

Le cose cambiano sul fronte della ricerca di un'occupazione, nonché nell'orientamento verso percorsi di riqualificazione.

Specifica, infatti, il ministero che, sebbene l'assistenza vada prestata a chiunque la richiede e, dunque, anche nei confronti di coloro che sono già impegnati in attività lavorative scarsamente remunerate (ovvero non confacenti al proprio livello professionale o alle proprie aspettative), lo stato di disoccupazione, ai fini dell'accesso ai servizi e alle misure di politica attiva, costituisce sicuramente un fattore di precedenza. Un elemento che, pur non rappresentando un requisito "esclusivo", scrive il ministero "può essere considerato allo scopo di meglio mirare l'intervento o di stabilire criteri di priorità", nell'ottica di garantire servizi più rapidi ed efficaci ai soggetti che ne hanno più bisogno.

In ogni caso, la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, "continueranno ad essere sottoscritte presso i centri per l'impiego o rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità".

La circolare del ministero del Lavoro n. 34/2015

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