Anche prima della stretta effettuata dalla Legge di Stabilità, i giudici avevano circoscritto la concessione dell'equa riparazione, negandola in caso di lite temeraria
Avv. Francesco Pandolfi - Sappiamo che nel caso in cui ricorra la violazione del termine di durata ragionevole del processo la legge n. 89/01 fa scattare il diritto all'equa riparazione, diritto che in astratto spetta a tutte le parti del processo, a prescindere dall'accoglimento o meno della domanda proposta nella causa prolungatasi oltre ogni ragionevole termine.

Viene da chiedersi in che cosa consista questo diritto: ebbene, l'equa riparazione si riferisce (almeno nello spirito originario della legge) alla sofferenza per l'eccessiva durata della causa, considerate le ripercussioni sull'incertezza della propria posizione processuale.

Si tratta di un'ansia che fino a qualche tempo fa era meritevole di indennizzo quasi sempre, indennizzo che invece oggi è stato arginato notevolmente a seguito della recente legge di stabilità 2016.

La legge di stabilità 2016

Tale intervento legislativo, più nel dettaglio, ha innanzitutto ridimensionato l'importo dell'indennizzo erogabile a seguito dell'illegittima durata del processo. Ma l'innovazione maggiormente interessante consiste nell'introduzione della necessità di dimostrare di aver esperito i cc.dd. rimedi preventivi, prima di poter richiedere legittimamente l'indennizzo.

La lite temeraria

In ogni caso, anche precedentemente all'emanazione della legge di stabilità, in giurisprudenza si erano iniziati ad affermare precisi limiti alla concessione della cd. equa riparazione. I giudici di legittimità, infatti, si sono già da un po' orientati nel senso di escludere l'indennizzo nel caso di innesco di una causa temeraria che può potenzialmente condurre ad una fastidiosa soccombenza.

Insomma: nonostante le possibilità (pur ridimensionate) concesse dalla Legge Pinto, la cosa da fare è sempre quella di evitare l'abuso del processo, abuso che si verifica tutte le volte in cui emerge la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della effettiva impossibilità dell'accoglimento della domanda da loro proposta con malafede o colpa grave.

In altri termini: se si sa in partenza che la domanda nella causa di merito non può (non poteva) avere buon esito, sarà inutile cercare l'equa riparazione lamentandosi della durata eccessiva, perché la Magistratura boccerà la richiesta con un secco no.

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Vedi anche:
La legge Pinto - Guida, testo della legge e Modelli
Approfondimenti vari sulla legge pinto
Francesco Pandolfi
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