Il Consiglio di Stato ricorda che l'istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale

di Lucia Izzo - Illegittimo il provvedimento del dirigente scolastico che ha assegnato al bambino portatore di handicap l'insegnate di sostegno per 11 ore settimanali in luogo delle 24 previste.

Il dirigente è tenuto a indicare in modo rigoroso le ragioni per le quali non sia necessario assicurare al minore una tutela piena nella misura richiesta.


Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza n. 5428/2015 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dei genitori di un alunno disabile frequentante la classe terza elementare a cui era stato assegnato un insegnante di sostegno solo per undici ore settimanali invece delle previste ventiquattro, in riduzione rispetto all'anno scolastico precedente (per approfondimenti:Legge 104: il diritto all'educazione e all'istruzione dei portatori di handicap).


Il competente Tribunale amministrativo, aveva inizialmente rigettato il ricorso ritenendo che le ore previste (undici ore, con l'affiancamento di un operatore per ulteriori cinque ore, oltre ad otto ore di compresenza) fossero congrue in base alla valutazione della gravità della malattia effettuata nel piano educativo individualizzato.


I ricorrenti, invece, facendo valere la violazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), evidenziavano come il minore avesse un «autismo grave con totale incapacità di attenzione», con la conseguente necessità di assegnazione di un sostegno in rapporto 1:1.


Per i giudici del Consiglio di Stato, tale istanza è da accogliere.

Va premesso che "il diritto all'istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.".


In particolare, "l'istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno".


Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che, a causa del suo grave autismo, il minore  è "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

In presenza di tale complessivo quadro clinico, il dirigente scolastico avrebbe dovuto indicare in modo rigoroso le ragioni per le quali non fosse necessario assicurare al minore una tutela piena nella misura richiesta.


L'atto impugnato in primo grado deve, pertanto, essere annullato, ma la domanda di risarcimento dei danni contro l'amministrazione avanzata dai genitori deve essere rigettata, in quanto non è stata dimostrata la colpa della P.A.

Consiglio di Stato, sent. 5428/2015

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