Non è responsabile la scuola per l'imprudenza dell'insegnante che avrebbe potuto evitare il pericolo verificando la presenza dei bidelli all'opera

di Lucia Izzo - Nessun risarcimento del danno all'insegnante caduto rovinosamente a causa del pavimento reso bagnato e viscido per via di detergenti utilizzati nella pulizia, che i bidelli stavano effettuando.

La situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto.


La Corte di Cassazione, VI sezione civile, con la sentenza n. 25594/2015 (qui sotto allegata) ha dichiarato inammissibile il ricorso per risarcimento danni di un docente avanzato contro l'istituto scolastico dove insegnava e del Ministero.

L'insegnante, mentre si recava ad una riunione del collegio docenti, scivolava sul pavimento per via del lavaggio che gli addetti stavano effettuando.

Sarebbero mancate, secondo il ricorrente, idonee segnalazioni da parte del custode.


Per i giudici di merito, l'insidia sul pavimento risultava pienamente visibile, pertanto sarebbe stata la condotta del docente ad assumere i caratteri dell'imprudenza, non avendo costui adottato le necessarie cautele in presenza di una situazione di pericolo prevedibile ed evitabile per via della presenza in prossimità dei bidelli che stavano pulendo.


Gli Ermellini abbracciano le decisioni dei giudizi di merito ravvisando nell'evento il fortuito ed evidenziando il comportamento incauto del danneggiato.

I giudici di Cassazione chiariscono che "ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito".


Nel caso di specie, la Corte di merito ha in concreto ravvisato nel comportamento dell'insegnante una condotta idonea ad interrompere il nesso di causa e non ha applicato l'art. 1227 c.c. proprio in ragione della ritenuta totale interruzione del nesso causale.

In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

Cass., VI sez. civile, sent. 25594/2015

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