Se l'articolo 624 c.p. richiede la volontà di profitto, non mancano tuttavia disposizioni che consentono di sanzionare tale condotta

di Valeria Zeppilli - Il furto, nel nostro ordinamento, è punito dall'articolo 624 del codice penale, il quale, al primo comma, stabilisce che "chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 51" (V. la guida "Il reato di furto")

Ma cosa accade se l'impossessamento della cosa altrui avvenga per mero spirito di goliardia per divertirsi tra amici? E soprattutto se il "derubato" ha poi deciso di sporgere querela?

La questione non è poi così "bizzarra" come potrebbe sembrare tanto che di un caso del genere si è occupata la Suprema Corte con una sentenza che, pur essendo risalente nel tempo, ha comunque chiarito che se si ruba per scherzo il reato di furto non è integrato perché manca l'elemento soggettivo richiesto dall'articolo 624 del codice penale.

La pronuncia alla quale ci si riferisce è la numero 11027 del 4 novembre 1991, con la quale la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato che "la sottrazione di un oggetto fatta con intento puramente scherzoso non può integrare l'ipotesi di furto, in quanto l'intento ioci causa, essendo incompatibile con il fine di trarre profitto, esclude il dolo specifico di detto reato".

Un momento però: prima di esultare gli aspiranti "ladri per scherzo" debbono fare attenzione. Se non c'è furto non vuol dire che a fare scherzi del genere non si commette mai reato.

È sicuramente vero che la condotta sanzionata dal codice penale come furto richiede che il fine verso il quale è diretta la volontà del colpevole sia di profitto. Tuttavia, se tale fine manca, potrebbero comunque essere integrate altre fattispecie criminose a seconda delle modalità in cui il furto è stato compiuto.

E in questi casi non c'è scherzo che tenga! Si rischia la condanna.

Se ad esempio c'è un danneggiamento, entra in gioco l'articolo 635 del codice penale che punisce con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a euro 309 "chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui".

Inoltre è sempre bene ricordare che per diversi reati il fine di scherzo, non è idoneo ad escludere il dolo generico anche se, come afferma una sentenza del Tribunale di Milano, tale fine può assumere rilievo nella misura in cui, nel contesto di una serie di circostanze di fatto, si possa dimostrare che "l'agente abbia agito con la convinzione dell'esistenza del consenso da parte del soggetto passivo".

Insomma, un vero amico non dovrebbe prendersela per qualche scherzo innocente ma è anche vero che un vero amico dovrebbe conoscere le regole del rispetto e della misura evitando di oltrepassare certi limiti che potrebbero davvero mettere in discussione rapporti che si credevano consolidati.

Valeria Zeppilli

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