Per il tribunale di Palermo il verbale non gode di fede privilegiata e non ci sono prove sufficienti per attribuire le relative responsabilità

di Marina Crisafi - Non gode di fede privilegiata il verbale dei vigili se gli stessi non erano presenti al momento del sinistro e la ricostruzione della dinamica e delle relative infrazioni al codice della strada è avvenuta soltanto sulla base dei rilievi e delle testimonianze assunte sul luogo. Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 7211/2015, depositata il 10 dicembre scorso, dando ragione ad un automobilista che impugnava un verbale nel quale gli veniva contestato il mancato rispetto della precedenza, in relazione a un sinistro con altro veicolo avvenuto ad un incrocio.

Ad essere in contestazione, in particolare, era il rapporto stilato dagli agenti, in quanto non contenente dichiarazioni in merito a circostanze verificate sul luogo dell'impatto, giacché gli stessi non erano presenti al momento dello scontro fra i due veicoli.

Per il giudice palermitano, il rapporto stilato dai vigili non consente di verificare la sussistenza della condotta ex art. 145, comma 1, C.d.s. e la prova per testi richiesta va rigettata.

Non c'è in sostanza alcun elemento di fatto per ricostruire con sufficiente approssimazione né le modalità del sinistro né il comportamento imprudente contestato all'automobilista.

Per cui, in mancanza di prove sufficienti, l'opposizione va accolta, e il comune condannato a pagare le spese di giudizio.


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