Le Sezioni Unite chiariscono che la scissione degli effetti della notifica per mittente e destinatario opera solo per gli atti processuali

di Valeria Zeppilli - Con un'importante pronuncia depositata lo scorso 9 dicembre (qui sotto allegata), le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno tentato di fare chiarezza sui limiti del principio della diversa decorrenza degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario.

Del resto, la portata di tale regola, introdotta nell'ordinamento italiano dalla sentenza numero 477/2002 della Corte costituzionale, era già stata ampiamente circoscritta da numerose sentenze dei giudici di legittimità.

La sentenza numero 24822/2015 della Cassazione, più in particolare, ha chiarito che la scissione degli effetti per il mittente e per il destinatario si applica solo alla notifica degli atti processuali, mentre resta esclusa per i casi di notifica degli atti sostanziali.

Da un lato, quindi, ci sono gli atti negoziali unilaterali, per i quali un diritto non può dirsi esercitato se l'atto non giunge a conoscenza del destinatario.

Dall'altro lato, invece, ci sono gli atti processuali, per i quali il diritto può dirsi esercitato con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Insomma: il favor nei confronti del notificante opera solo nel caso in cui il diritto che si intende esercitare può essere fatto valere esclusivamente mediante atti processuali.

Negli altri casi, invece, opera necessariamente la soluzione opposta in quanto l'ordinamento non può accettare che alla parte destinataria, incolpevole, derivi un pregiudizio dalle scelte "arbitrarie e ad libitum della controparte".

Su tale presupposto, sostenuto da un'ampia e articolata argomentazione, i giudici hanno quindi ritenuto che, nel caso di specie, l'azione revocatoria esercitata era da ritenersi tempestiva, in quanto la consegna del relativo atto di citazione all'ufficiale giudiziario è intervenuta quando ancora non era decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'articolo 2903 del codice civile.


Corte di cassazione testo sentenza numero 24822/2015
Valeria Zeppilli

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