I danni non patrimoniali conseguenti al decesso di una persona si determinano secondo la legge del luogo ove si è verificato l'incidente

di Lucia Izzo - A seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, la liquidazione del danno non patrimoniale ai parenti della vittima deve essere effettuata in base alla legge del luogo in cui il fatto si è verificato.

Infatti, l'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (cd. Roma II) deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare la legge applicabile a un'obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente siffatto avvenuto nello stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come "conseguenze indirette" di tale incidente.


Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea nella sentenza C-350/2014 (qui sotto allegata) del 10 dicembre 2015.

Nella causa sottoposta al giudice dell'Unione si chiedeva l'interpretazione del regolamento Roma II, in relazione ad una controversia sorta tra un cittadino residente in Romania e la compagnia di assicurazioni italiana (designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada) relativamente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del decesso della propria figlia in un sinistro avvenuto in Italia e provocato da un veicolo non identificato.

Successivamente sono intervenute chiedendo medesimo tipo di risarcimento anche la madre e la nonna della vittima, entrambe cittadine rumene residenti in Italia.


Il collegamento con il paese sul cui territorio si è verificato il danno diretto (lex loci damni), secondo i giudici, è una regola tesa a equilibrare gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Pertanto la legge applicabile dovrebbe essere determinata, stante la moderna concezione del diritto della responsabilità civile e l'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva, sulla base del luogo in cui si verifica il danno, a prescindere dal paese o dai paesi in cui potrebbero verificarsi le conseguenze indirette.


Ciò vale anche per le obbligazioni extracontrattuali che derivino da un fatto illecito, la cui disciplina è quella del paese in cui avviene il danno, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.


Nel caso di specie è da considerare danno diretto quello costituito dalle lesioni che hanno causato la morte della figlia del signore rumeno, danno quest'ultimo che si verificato in Italia.

Le lesioni subite dai congiunti della vittima devono essere considerate conseguenze indirette dell'incidente di cui al procedimento principale ex art. 4, paragrafo 1, de regolamento Roma II.


L'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto partecipa, sottolineano i giudici, all'obiettivo enunciato dal medesimo regolamento Roma II di assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando il rischio che l'illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda del luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono dani.

Corte di Giustizia Europea, sent. C-350/2014

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