Palazzo Madama ha approvato oggi la fiducia al maxiemendamento sostitutivo del ddl approvato dalla Camera

di Marina Crisafi - Si è appena conclusa la votazione dell'assemblea a palazzo Madama che ha rinnovato la fiducia al Governo con 149 voti favorevoli e 91 contrari, approvando il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl licenziato da Montecitorio, sull'introduzione del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

Il maxiemendamento si era reso necessario per una serie di incongruenze riscontrate, nel testo approvato dalla Camera, nella mancata previsione dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per il conducente professionale, nell'eliminazione delle attenuanti in caso di concorso di colpa, nella sospensione della patente, che dovrebbe applicarsi anche a chi abbia una licenza di guida non italiana.

Pur registrando la presenza di molte opposizioni per le "ambiguità" presentate ancora dal testo, soprattutto in termini di incongruenze sanzionatorie, profili di irragionevolezza e assenza di misure preventive, in molti hanno salutato il sì come un importante passo avanti verso la sicurezza stradale, che vede l'Italia, con oltre 3.300 morti all'anno (quasi 10 al giorno), il paese d'Europa con il maggior numero di vittime sulla strada.

Il ddl, che mira a contribuire a combattere questa piaga, riducendo i casi di recidiva nella pirateria stradale, e fornendo una risposta alle istanze delle associazioni delle vittime della strada, ora torna alla Camera per la quarta e "rapida" lettura. Il passaggio, infatti, si prevede sia veloce per far sì che il testo diventi legge entro la fine dell'anno.

Ecco, in pillole, le principali novità:

Omicidio stradale

L'omicidio stradale colposo viene elevato a reato autonomo "graduato" su tre varianti: la prima, l'ipotesi base, quando la morte è causata da violazione del codice della strada, lascia invariata la pena prevista da 2 a 7 anni di carcere; la seconda, prevede da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); la terza, infine, prevede la reclusione da 5 a 10 anni se l'omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) ovvero abbia causato l'incidente per condotte particolarmente pericolose (es. guida contromano, eccesso di velocità, sorpassi a rischio, ecc.).

Lesioni stradali

Stretta anche per le lesioni personali stradali che vedono invariata soltanto la pena base (se provocate per violazioni al codice della strada), prevedendo un rialzo notevole per chi le provoca sotto effetto di stupefacenti o di alcool. Previsti infatti da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime.

Se il guidatore si trova in stato di ebbrezza "lieve" (sempre sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l'incidente per condotte pericolose, scatta comunque la reclusione da un anno e mezzo a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

Conducenti mezzi pesanti

Giro di vite anche per i camionisti, autisti di autobus e in genere per i conducenti dei mezzi pesanti. Se alzano il gomito o guidano sotto effetto di droghe a loro saranno applicate comunque le ipotesi più gravi di pena previste per entrambi i reati (omicidio e lesioni), anche in presenza di tasso alcolemico superiore alla soglia di 0,8 g/l.

Fuga e omissione di soccorso

Se il conducente scappa dopo l'incidente la pena è aumentata da un terzo fino a due terzi, non potendo mai essere inferiore a 5 anni per l'omicidio stradale e a 3 anni per le lesioni. Scattano anche le aggravanti se l'incidente causa la morte o le lesioni di più persone, oppure se il conducente si trova alla guida senza patente o senza assicurazione. Viene stabilito altresì il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle specifiche circostanze aggravanti. Per contro, una delle novità più importanti del maxiemendamento, è la diminuzione della pena fino alla metà, se l'incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.

Arresto in flagranza

Fra le novità, rispetto alla versione precedente del testo, si colloca anche l'obbligo di arresto in flagranza per i pirati della strada. Nella precedente versione, oltre ai casi più gravi (quando il conducente si trova in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione dovuta a stupefacenti), era stato esteso anche al caso di ebbrezza media (da 0,8 a 1,5 g/l). Tale estensione era stata esclusa dalla Camera, creando una discrepanza molto criticata che ora il maxiemendamento ha eliminato, riportando in sostanza il testo alla prima versione licenziata dal Senato.

Prescrizione e perizie coattive

Con riferimento al reato di omicidio stradale è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione. Inoltre, la proroga delle indagini preliminari potrà essere chiesta dal pm una sola volta. Altra novità, riguarda infine la possibilità per il giudice di disporre d'ufficio il prelievo coattivo dei campioni biologici allo scopo di determinare il dna. Nei casi più urgenti laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini, il prelievo potrà anche essere ordinato dal pubblico ministero.

Revoca della patente

Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per entrambi i reati, consegue automaticamente la revoca della patente (anche per le licenze di guida straniere, alle quali, in sostituzione della revoca che non può essere disposta dalle autorità italiane, si applicherà l'istituto dell'inibizione alla guida sul territorio).

Dopo la revoca, la patente potrà essere nuovamente conseguibile dopo almeno 5 anni (nell'ipotesi di lesioni) o 15 anni (nell'ipotesi di omicidio). I termini peraltro sono aumentati nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente si è macchiato di fuga dal luogo dell'incidente, per riavere una nuova patente dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.


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