Ciò vale anche se il pagamento avviene in forma rateale

di Marina Crisafi - Non può essere dedotto dalle tasse l'assegno versato all'ex in un'unica soluzione, anche se il pagamento avviene a rate. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria regionale della Lombardia nella recente sentenza n. 2465/27/2015, rigettando l'impugnazione di un uomo avverso la pronuncia della Ctp di Milano che dichiarava legittime alcune cartelle di pagamento emesse, relativamente all'anno 2008, dall'Agenzia delle Entrate ex art. 36-ter del D.p.r. n. 600/1973.

Per la Ctr, ha ragione il giudice di primo grado, in quanto la legge (art. 10 del Tuir, D.p.r. n. 917/1986), limita inequivocabilmente "la deducibilità - delle somme corrisposte al coniuge - ai soli assegni periodici, con esclusione, dunque, delle somme versate una tantum".

Oltre che dal tenore letterale della norma, per i giudici di secondo grado, tale decisione è in linea, peraltro, con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. ordinanza n. 383/2001), e con quella della Cassazione, la quale ha ribadito più volte il "principio di non deducibilità dell'assegno divorzile determinato in un importo definito una tantum e dunque non suscettibile di revisione periodica" (cfr. Cass. n. 23659/2006 e n. 27990/2011).

Né può pervenirsi a diversa conclusione quando il versamento è effettuato a rate, "trattandosi di mera modalità di pagamento dell'importo pattuito tra le parti che non ne muta la natura di attribuzione patrimoniale definitiva, regolante una volta per tutte i rapporti tra le parti».

Per cui, ricorso rigettato e contribuente condannato a pagare 5mila euro per le spese di giudizio.


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