La prestigiosa studiosa dell'ateneo di Trieste commenta per Law In Action Corte Cost. ord. 242 del 21 ottobre 2015

di Paolo M. Storani - Abbiamo il piacere di pubblicare in anteprima su Law In Action un saggio della Prof.ssa Patrizia Ziviz (Università di Trieste) con riferimento alla recente pronuncia della Corte Costituzionale, ord. 21 ottobre 2015, n. 242, Pres. Criscuolo, Red. Morelli.

L'ordinanza, scaturita dal provvedimento di rimessione del Giudice di Pace di Reggio Emilia del 27 maggio 2014, fa proprie le considerazioni di Corte Cost. n. 235/2014.

Buona lettura e grazie infinite alla cara Patrizia!



Gli effetti perniciosi determinati dalla sentenza n. 235/2014 della Corte costituzionale continuano a manifestarsi a distanza di tempo, dal momento che i discutibili principi affermati in quella pronuncia - al fine di riconoscere la legittimità del tetto invalicabile che al risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità pone l'art. 139 cod. ass. - vengono oggi evocati dalla Consulta (Corte cost. ord. 21 ottobre 2015, n. 242) al fine di sancire la costituzionalità di indicazioni normative che giustificano una vera e propria franchigia.

Ad essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale era la legittimità di quelle indicazioni normative introdotte con l'art. 32 della l. 27/2012, che - da un lato - integrano il testo dell'art. 139 cod. ass., stabilendo che le lesioni di lieve entità non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo non potranno dar luogo al risarcimento di un danno biologico

permanente, e - dall'altro lato - affermano in un comma autonomo (con tecnica legislativa a dir poco discutibile) che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito soltanto ove il riscontro medico legale sia in grado di accertare visivamente o strumentalmente la lesione dalla quale lo stesso è originato. Emerge allora, dall'applicazione di quest'ultima indicazione, l'impossibilità di assicurare la tutela a fronte di quelle lesioni che possono essere oggetto soltanto di un giudizio medico di plausibilità ed attendibilità: di qui il dubbio di un contrasto con i parametri costituzionali.

Nel respingere la questione di legittimità, l'ordinanza in commento fa proprie le indicazioni che la sentenza n. 235/2015 - pur non essendo chiamata a pronunciarsi sul punto - aveva fornito in ordine a tali disposizioni normative.

In particolare, relativamente alle regole dettate in materia di accertamento medico-legale, si afferma che "la limitazione imposta al correlativo accertamento (che sarebbe altrimenti sottoposto ad una discrezionalità eccessiva, con rischio di estensione a postumi invalidanti inesistenti o enfatizzati) è stata già ritenuta rispondente a criteri di ragionevolezza".

Ad essere perorato è, quindi, un bilanciamento che vede sacrificata in maniera radicale la risarcibilità dei danni alla persona derivanti da lesioni non visivamente o strumentalmente accertabili, a fronte della funzione solidaristica esercitata dalle compagnie assicuratrici, correlata al loro concorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Nel nome della sostenibilità economica, viene quindi considerata costituzionalmente legittima una norma in applicazione della quale i danni alla salute discendenti da lesioni il cui accertamento appare rimesso alla discrezionalità del medico-legale risultano sottratti alla tutela risarcitoria.

Non si nega, si badi bene, che - anche in assenza di accertamento visivo o strumentale - un danno effettivamente esista; ma, in presenza del rischio che lo stesso possa in qualche caso essere enfatizzato se non addirittura simulato dalla vittima del sinistro, si esclude in maniera drastica la relativa risarcibilità, per non far pesare sul bilancio delle assicurazioni il costo di una quota di pregiudizi inesistenti.

Con riguardo a tale soluzione, non si tratta soltanto di ribadire le osservazioni - già formulate con riferimento alla sentenza n. 235/2014 - secondo cui non può essere ritenuto affatto ragionevole un bilanciamento che sacrifica un interesse costituzionalmente protetto di carattere personale, quale il diritto all'integrità psico-fisica, a fronte di ragioni di carattere meramente economico.

Il punto è che, nel caso di specie, di bilanciamento non può proprio parlarsi, dal momento che a venire in gioco è il sacrificio di una sola parte: quella delle vittime, in capo alle quali opera non già una limitazione del risarcimento, ma una ben più radicale esclusione della tutela.

Con troppa faciloneria l'ordinanza respinge la questione, sulla base di una manifesta infondatezza che sarebbe resa palese dall'applicazione dei principi formulati nella pronuncia del 2014.

In verità, quelle indicazioni non si prestano a essere estese al problema riguardante la legittimità di una norma in applicazione della quale potranno sussistere danni alla persona, accertati con modalità diverse da quelle legislativamente previste, che non avranno accesso alla tutela.

Si tratta, infatti, di conciliare una soluzione del genere con i dettami posti dalle sentenze di San Martino del novembre 2008: le quali prevedono che, in caso di lesione di diritti inviolabili della persona, il risarcimento deve essere sempre riconosciuto, ad esclusione delle ipotesi di danni bagatellari.

Ora, è ben evidente che la patente di futilità non può certo essere ricollegata alle modalità di accertamento della lesione che ha dato origine al pregiudizio, per cui non l'esclusione del risarcimento non risulta per alcun verso giustificata.

Alla luce di tali osservazioni, è evidente come i dubbi di costituzionalità che si addensano sull'art. 32, comma 3 quater, l. 27/2012 non possano ritenersi superati.

Sarebbe quindi auspicabile (non tanto una nuova rimessione della questione ad una Corte costituzionale che, nella materia indicata, sembra aver completamente dimenticato il principio personalista di cui appare intrisa la nostra Carta fondamentale, ma piuttosto) un intervento del legislatore.

In particolare, si tratterebbe di estendere l'opera di revisione - cui risultano attualmente sottoposti, in seno al ddl sulla concorrenza, gli artt. 138 e 139 cod. ass. - anche al dettato di una norma che (malgrado l'infelice tecnica legislativa applicata, che la rende un corpo estraneo rispetto a tali disposizioni) di quel sistema è parte integrante.






Corte Cost., ordinanza n. 242/2015
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