La risposta cambia a seconda se la parabola è destinata all'uso comune o privato del singolo condomino

Domanda: "Come fare per installare un'antenna parabolica in condominio?"

Risposta: La risposta varia a seconda che l'antenna parabolica che si voglia installare sia destinata all'uso comune o all'uso privato del singolo. 

Ad occuparsi espressamente della prima ipotesi è l'articolo 1120 del codice civile.

Tale disposizione, infatti, inserisce tra le innovazioni che i condomini possono disporre con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edificio anche l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo. Sono compresi i relativi collegamenti, fino alla diramazione per le singole utenze.

Di conseguenza, per poter installare un'antenna parabolica comune in condominio sarà sufficiente un'apposita deliberazione assembleare, con le maggioranze sopra indicate.

In ogni caso, occorre precisare che le possibilità di installazione non sono prive di limiti.

Infatti, non è possibile installare quegli impianti che comporterebbero modifiche tali da alterare la destinazione della cosa comune o impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

Se tutto quanto detto vale per l'installazione di un'antenna in condominio, diverso è il caso in cui un singolo condomino voglia installare una propria autonoma antenna nella propria abitazione o anche nelle parti comuni.

In tal caso il riferimento normativo va individuato nell'articolo 1122-bis del codice civile, introdotto dalla recente riforma del condominio e in vigore dal 17 giugno 2013.

Tale disposizione si occupa espressamente di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva (oltre che di impianti non centralizzati di produzione di energia da fonti rinnovabili).

In particolare, tali impianti, anche per la ricezione via satellite, e i relativi collegamenti devono essere installati in maniera tale da arrecare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale e da preservare il decoro architettonico dell'edificio.

In via generale l'installazione è libera, ma nel caso in cui si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni l'interessato è tenuto a darne comunicazione specifica all'amministratore.

L'assemblea può quindi prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele volte a salvaguardare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio. L'esecuzione dei lavori, poi, può anche essere subordinata alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

A tali fini è necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio.

L'articolo 1122-bis stabilisce, infine, che l'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale può essere consentito solo se necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere e che non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.

Da ultimo, occorre precisare che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1118 del codice civile, il condomino che decida di avvalersi di un'antenna personale non può in ogni caso essere esonerato dal contribuire alle spese di conservazione dell'antenna comune

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