Vietate le offerte telefoniche indesiderate a tutti gli utenti che hanno numeri privati se non hanno prestato specifico consenso

di Marina Crisafi - Basta con le chiamate indesiderate a tutte le ore del giorno da parte degli operatori dei call center per le offerte promozionali più disparate, dalla telefonia alla pay-tv, dala luce al gas. Ora è arrivato il niet del Garante della privacy che, pronunciandosi sulla vicenda di un utente che si doleva di essere stato disturbato continuamente al telefono da società di telemarketing, nonostante il suo numero (dietro sua richiesta) non fosse presente su alcun elenco, ha sancito il divieto di contattare i cittadini che hanno utenze riservate, estendendo così la tutela anche a coloro che per tale ragione non possono iscriversi al registro pubblico delle opposizioni.

Nella vicenda, il Garante è risalito all'accertamento dei fatti segnalati avviando diverse verifiche con i vari operatori telefonici, pervenendo così ad identificare la società di telemarketing chiamante, la quale ha inizialmente negato che gli operatori del proprio call center avessero contattato l'utente alla linea indicata, ammettendo successivamente di aver effettuato le chiamate su incarico di un gestore telefonico.

Né il call center né la compagnia, tuttavia, avevano mai acquisito il consenso dell'utente a chiamarlo al numero privato, come disposto dalla normativa sulla privacy, che prevede infatti che se l'utente con numero riservato non ha espresso il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing non può essere contattato.

Con l'importante decisione, resa nota con la newsletter n. 480 di ieri, il Garante ha non solo imposto il divieto alla società incriminata di usare i dati personali dell'interessato, ma ha anche vietato in generale l'utilizzo dei numeri riservati dei potenziali clienti senza aver prima acquisito (e documentato) il loro consenso, libero e informato. Ha ordinato inoltre sia alla compagnia telefonica che ha affidato l'incarico che alla società di telemarketing di adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto della privacy degli utenti, entro 60 giorni, fornendone anche un riscontro per iscritto e riservandosi di avviare le dovute sanzioni nei confronti di entrambe per gli illeciti commessi.


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