Al silenzio del dl 132/14 supplisce il d.p.r. n. 396/00. Entrambi i coniugi potranno ricorrere al Tribunale che deciderà in camera di consiglio

di Lucia Izzo - In caso di accordi di separazione e divorzio dinnanzi al Comune, è possibile impugnare il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile a ricevere le dichiarazioni dei coniugi, necessarie per perfezionare l'iter.

Nonostante il decreto legge 132/2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione) nulla abbia disposto a tal proposito, può applicarsi la disposizione ex art. 95 del DPR 396/2000 ed entrambi i coniugi potranno rivolgersi al Tribunale.


Lo ha stabilito il Tribunale di Milano in un recente decreto (presidente Servetti, estensore Buffone) che negli accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco del Comune ha consentito di far riferimento all'art. 7 del DPR 396/2000 secondo cui "nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile rifiuti l'adempimento di un atto da chiunque richiesto, deve indicare per iscritto al richiedente i motivi del rifiuto".


Nel silenzio del decreto legge 132/2014, dalla norma citata può desumersi un potere di rifiuto in capo al funzionario esercitabile in via generale: tuttavia, questo richiamo consente anche di rintracciare il contestuale regime giuridico di impugnazione applicabile anch'esso in via generale a fronte del diniego opposto.


A seguito del rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, sarà possibile ricorrere al Tribunale ex artt. 95 e 96 Dpr n. 396/2000. Al ricorso fa seguito un procedimento in camera di consiglio, in cui dovranno essere sentiti gli interessati e il Procuratore della Repubblica, al termine del quale il collegio provvederà con decreto motivato.


Tuttavia, il Tribunale di Milano chiarisce che il rifiuto opposto dal funzionario dovrà essere impugnato da ambedue i coniugi poiché, trattandosi dello scioglimento del loro matrimonio, costoro assumono le caratteristiche di una parte plurisoggettiva a composizione necessaria.

Al contrario, se impugnasse solo uno dei due, l'acquiescenza dell'altro integrerebbe un difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p. di colui che impugna uti singuli.



Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: