Per la Cassazione, infatti, tale irregolarità è del tutto priva di rilievo in quanto, per il caso di specie, nessuna sanzione è prevista dalla legge
di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 47027/2015, depositata il 26 novembre (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha chiarito che, nell'ambito di un procedimento penale, l'istanza di gratuito patrocinio è legittima anche quando l'interessato ha allegato la richiesta alla denuncia-querela depositata presso la Procura della Repubblica. 

Del resto, sottolineano i giudici della quarta sezione penale, tale irregolarità è del tutto priva di rilievo e, per il caso di specie, nessuna sanzione è prevista dalla legge.

Secondo il tribunale, invece, l'istanza poteva essere depositata solo ed esclusivamente presso la cancelleria del magistrato presso il quale pendeva il processo, anche se si trattava dello stesso soggetto.

Ma la Cassazione non ci sta e annulla l'ordinanza del giudice del merito.

L'ufficio ricevente, infatti, avrebbe dovuto trasmettere la richiesta presentata in maniera "anomala" all'ufficio preposto alla ricezione dell'istanza e già indicato dall'interessato.

Con la medesima pronuncia, la Corte ha anche stabilito che, poiché nel caso di specie si tratta non di opposizione alla liquidazione del compenso al difensore ma di opposizione dell'interessato al provvedimento di rigetto dell'ammissione al beneficio statale, la competenza è stata giustamente individuata in capo al giudice penale.

Il giudice civile, viceversa, avrebbe competenza laddove la controversia avesse ad oggetto questioni patrimoniali di natura civilistica e non, come nel caso in esame, laddove essa si soffermi esclusivamente sulle condizioni di ammissibilità dell'istanza.

Corte di cassazione testo sentenza numero 47027/2015
Valeria Zeppilli

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