In difetto di allegazione di specificità del danno patito il giudice può considerare importi prossimi ai minimi

di Lucia Izzo - Non è possibile la personalizzazione del danno parentale se i congiunti/danneggiati non argomentano in ordine alla peculiarità del loro rapporto con il defunto

Per queste ragioni, difetto di allegazione di specificità del danno patito, il giudice può considerare importi prossimi ai minimi.


Lo ha sancito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza 24076/2015 (qui sotto allegata) decidendo sul ricorso di un uomo deceduto in un sinistro stradale in cui erano coinvolte più autovetture.

Alla madre e ai due fratelli del defunto veniva concesso il risarcimento del danno parentale non patrimoniale rispettivamente per la somma di 64 mila e 8 mila euro a testa sulla base della responsabilità a carico degli altri due soggetti coinvolti nel sinistro (rispettivamente il 30% e il 5%).


Ciononostante i parenti ricorrono dinnanzi ai giudici del Palazzaccio lamentando che il giudice del gravame ha computato la percentuale di responsabilità prendendo a base della quantificazione del danno non patrimoniale il minimo risarcibile. Inoltre, nell'aver liquidato un importo prossimo ai minimi tabellari senza indicarlo, non ha consentito di individuare il tipo di calcolo effettuato, non corrispondendo la somma individuata alla percentuale di responsabilità affermata in rapporto al minimo assunto pari a euro 160 mila.


Gli Ermellini evidenziano che dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge un chiaro richiamo alle tabelle di Milano, a cui il giudicante ha fatto rinvio nell'affrontare la determinazione e liquidazione del danno rispetto ai ricorrenti. Alle tabelle milanesi è fatto quindi riferimento nell'individuare in 160 mila euro il minimo per il genitore e in 23 mila euro l'importo minimo per i fratelli.


Tuttavia, correttamente, seppur con stringata motivazione, il giudice ha chiarito che nella specie la liquidazione del danno risulta difficilmente personalizzabile per non avere i danneggiati argomentato in ordine alla peculiarità del loro rapporto con il defunto. L'aver considerato importi prossimi ai minimi è quindi una scelta che giustifica la non esatta corrispondenza per l'importo liquidato alla madre alla percentuale del 35% rispetto alla base minima di 160 mila euro (quantificando una somma maggiore per circa 8 mila euro rispetto alla percentuale); per i fratelli, invece resta alla corrispondenza della percentuale al minimo applicato.


Non avendo i ricorrenti, neppure dinnanzi alla Cassazione, indicato al giudice di aver in realtà addotto in sede di merito circostanze specifiche che potessero fondare una personalizzazione del danno, il ricorso viene dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati in solido al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Cassazione, VI sezione civile, sent. 24076/2015

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