Cade l'obbligo del genitore una volta accertata l'inesistenza del rapporto biologico

di Marina Crisafi - Il padre non è tenuto a mantenere la figlia una volta che ha scoperto che non era sua, anche se ciò avviene dopo tanti anni. L'inesistenza del legame biologico, infatti, fa cadere ogni dovere di mantenimento basato proprio sul rapporto di filiazione. È quanto ha affermato la prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 23973/2015, depositata ieri (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di una giovane che per molti anni aveva creduto di essere figlia dell'ex marito della madre.

Dopo la separazione dell'uomo dalla genitrice, la ragazza avanzava domanda di mantenimento, ma i giudici di merito rigettavano la sua richiesta, essendo passata in giudicato la sentenza, avente natura dichiarativa, con la quale era stata accolta l'impugnazione del riconoscimento ed era stata quindi accertata l'inesistenza del rapporto biologico di procreazione da cui solo discende l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio.

La ragazza adiva perciò la Cassazione, ma gli Ermellini confermano la tesi di merito.

Richiamando la precedente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 6011/2003), affermano infatti che "il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento di paternità viene ad assumere - il - significato di atto idoneo a superare l'autorità del giudicato (in sede di separazione) avente ad oggetto il diritto al mantenimento".

In altre parole, ferma restando la necessità del procedimento di modifica o revisione nell'ipotesi che il diritto al mantenimento trovi fondamento in una pronuncia passata in giudicato di separazione o di divorzio, "l'intervenuto accertamento giudiziale dell'assenza di qualsiasi reale rapporto di filiazione, non può non rendere più che mai privo di ogni reale giustificazione, sul piano della stessa coscienza sociale, il successivo proseguirsi di ogni tipo di contribuzione di ‘mantenimento' fondata proprio su tale insussistente, invece, qualità di figlio, al punto da porsi, una volta acquisita l'autorità di giudicato idonea a superare gli effetti del precedente titolo giudiziale, come fatto rilevante anche sul piano cronologico rispetto alla stessa data di introduzione del giudizio di revisione o di modifica".

Per cui ricorso rigettato, ma nulla sulle spese.

Cassazione, sentenza n. 23973/2015

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