Rilasciato il parere favorevole ma condizionato delle commissioni parlamentari

di Marina Crisafi - Oltre al parere positivo sul regolamento per l'esercizio della professione forense, con il sì condizionato della Camera al nuovo esame di Stato per diventare avvocati, la riforma forense sta per portare a casa un altro importante decreto attuativo.

Anche sullo schema di decreto ministeriale concernente la disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento degli esami di abilitazione, è arrivato infatti il parere delle commissioni parlamentari: favorevole senza se e senza ma quello della commissione bilancio, condizionato quello della commissione giustizia (qui sotto allegato), con rilievi e osservazioni di cui il ministro dovrà tenere conto nell'elaborazione del testo definitivo.

Pur condividendo in generale l'impostazione del provvedimento, finalizzato ad "assicurare, al massimo grado, la regolarità dello svolgimento delle prove dell'esame di Stato per l'esercizio della professione forense e di garantire la serietà delle selezioni dei candidati", la commissione giustizia della Camera, ha osservato innanzitutto, che all'art. 2, che affida al decreto del guardasigilli l'indizione degli esami di Stato, il termine e le modalità di presentazione delle domande, debba prevedersi anche "l'obbligo per gli ordini forensi territorialmente competenti di consentire la presentazione della domanda anche in via telematica, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata".

Altra importante osservazione della commissione riguarda le prove scritte.

Ritenuto che nei temi di diritto civile e penale, al candidato è richiesto lo sviluppo di un parere motivato in relazione ad un caso concreto, e che allo stesso sarà vietato servirsi di codici commentati potendo utilizzare solo di testi di legge senza commenti né citazioni, non può essere richiesta l'"analisi" dei principali orientamenti giurisprudenziali, termine troppo specifico, ma soltanto la "capacità di argomentare, in via più generale, in ordine agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti".

Analogamente, ha ragionato la commissione in ordine alla redazione dell'atto giudiziario, per il quale l'attuale regolamento richiede al candidato la dimostrazione, della "padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione". La norma a detta dei tecnici di Montecitorio appare "formulata in termini quanto mai ambigui e generici - e - risulta di non agevole applicazione, specie con riferimento alla redazione dell'atto amministrativo, per il quale risulta difficile ipotizzare modalità di formulazione del tema idonee a consentire al candidato la dimostrazione del possesso di «tecniche di persuasione»". Termine quindi che andrebbe sostituito, con il "possesso di un'adeguata capacità argomentativa".

In linea con quanto sopra rilevato, la commissione ha richiesto altresì che la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali, non sia considerato "quale elemento essenziale della valutazione". Allo stesso invece dovrebbe essere richiesta, principalmente, la cognizione degli istituti giuridici trattati e delle norme di diritto sostanziale.

L'ultimo rilievo, infine, riguarda le "bocciature" per le quali lo schema di decreto prevede che in caso di valutazione negativa se ne debba riportare nel processo verbale "succinta motivazione".

La commissione ricorda, a tal proposito, che in base ai principi generali dell'ordinamento, ogni provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato, per cui chiede l'espunzione del termine "succinta" e la sostituzione con l'affermazione che dalla motivazione debbano risultare gli "elementi posti alla base della valutazione negativa".

Rimangono fermi, infine, i rigorosi "paletti" fissati in origine da via Arenula che prevedono: - l'invio della prova scritta tramite pec dal ministero dalla giustizia direttamente al presidente della commissione distrettuale "in un arco temporale compreso tra i centoventi e i 60 minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta"; - un meccanismo di protezione crittografica per i temi; - l'estrazione delle domande per le prove orali da un database gestito dalla direzione generale per i servizi informativi del ministero, alimentato dai quesiti immessi dalle stesse commissioni nel corso delle sessioni d'esame e al termine delle prove; - la schermatura dei locali dove si svolgono le prove dalle frequenze di cellulari e collegamenti wi-fi; - i controlli random sui candidati al fine di assicurare che non introducano strumenti informatici "idonei alla memorizzazione di informazione". 

Leggi anche: "Aspiranti avvocati: nuovi esami blindati e a prova di copia

Qui il parere della commissione giustizia sugli esami di stato per l'abilitazione forense

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