Per la Cassazione, la convivenza stabile determina la sospensione dell'obbligo di corrispondere l'assegno

di Marina Crisafi - Niente assegno divorzile al marito che si è rifatto una vita con una nuova compagna, anche se è presente una rilevante disparità di reddito con l'ex moglie. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 23411/2015, depositata oggi (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un uomo che chiedeva 750 euro all'ex moglie a titolo di assegno divorzile alla luce della sproporzione reddituale esistente a favore della donna.

Ma la Cassazione mette definitivamente la parola fine alla lunga vicenda tra i due ex, trascinatasi per anni proprio a causa delle questioni economiche, escludendo il diritto dell'uomo al contributo divorzile.

Anche se teoricamente la situazione reddituale gli dà ragione, affermano gli Ermellini, il dato decisivo è la convivenza stabile con un'altra donna, insieme alla quale peraltro l'uomo ha comprato anche una casa, contraendo un mutuo.

A nulla valgono i tentativi dell'uomo di negare tali dati inequivocabili, insistendo sull'inadeguatezza dei mezzi a sua disposizione, se rapportati al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, per la S.C., il giudice di merito ha agito in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il nuovo matrimonio del coniuge divorziato o la convivenza stabile di fatto determina la sospensione dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile, anche laddove ne sussistano i presupposti patrimoniali" (cfr. Cass. n. 3923/2012; Cass. n. 17195/2011). Quanto alla sperequazione dei redditi, ha chiosato infine la Corte, "si tratta di un dato recessivo a fronte della accertata convivenza stabile e duratura del ricorrente con la sua attuale compagna".

Cassazione, ordinanza n. 23411/2015

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